Procedura di mobilità per la copertura di un posto di "Comandante dei vigili urbani"

Quesiti
di Iarussi Ludovica
19 Febbraio 2018

Questo Ente nel corso dell’anno 2016 ha espletato la procedura di mobilità  per la copertura di un posto di "Comandante dei vigili urbani". Tale procedura, prima interamente riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti Territoriali di Area Vasta, è risultata infruttuosa e, quindi, si è provveduto ad indire la procedura di mobilità  ex art. 30 del TUPI rivolta anche al personale in servizio a tempo indeterminato degli altri Enti del comparto Regioni-Autonomie Locali. Purtroppo anche questa procedura è risultata infruttuosa. Nel corso dell'anno 2017 non si è provveduto ad indire alcuna procedura per la copertura del posto stante che a carico di questo Ente, che non aveva rispettato vincoli di finanza pubblica, vige la sanzione del divieto di assunzione con qualsiasi tipologia di contratto.

Il piano assunzioni del triennio 2017/2019 non prevede, quindi, alcuna assunzione per l’anno 2017 ma prevede la copertura del posto di "Comandante dei vigili urbani" per il 2018. Si chiede, la procedura per la copertura di tale posto può essere considerata continuazione di quella già  iniziata nel 2016 (interrotta nel 2017 per le sopra dette motivazioni) e, quindi, possiamo procedere ad indire il concorso pubblico? Oppure, prima di procedere al concorso pubblico, dobbiamo indire nuovamente le procedure di mobilità , anche in considerazione che nel frattempo qualche dipendente potrebbe aver maturato i requisiti previsti dal bando di mobilità ?

Risposta

La questione in esame è più una questione di interpretazione che di riferimento a norme di legge. Atteso che il comune ha già effettuato la procedura di assorbimento di personale di area vasta e successivamente di mobilità ex art. 30 da un periodo non eccessivamente lungo, sta al responsabile delle risorse umane poter motivare l’avvenuto espletamento dei procedimenti prodromici al concorso o rinnovarli.

Sicuramente la riattivazione della procedura eluderebbe qualsiasi “dubbio” interpretativo, fermo restando che dovrà essere riattivata anche la procedura ex art. 34bis – a questo punto tramite il centro territoriale per l’impiego – e successivamente la procedura ex art. 30 comma 2bis del TUPI.

 

Dott.ssa Ludovica Iarussi  16/02/2018

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