Assegno unico e universale: nuove funzionalità per genitore superstite
INPS – 9 giugno 2025
Buongiorno, chiediamo informazioni riguardo al quesito in oggetto, nella fattispecie chiediamo se i venti veicoli indicati nel decreto devono essere anche sanzionati oppure se dobbiamo trattenere agli atti i verbali di verifica di funzionalità.
Il Decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n° 282, al capo 5, così recita:
“punto 5.3 Le verifiche di funzionalita', sia in sede di approvazione del prototipo, che per le verifiche iniziali e periodiche, potranno essere eseguite nelle condizioni di normale impiego, su strada aperta al pubblico passaggio; dovra' essere garantito il transito casuale di veicoli sufficientemente differenziati sia per la categoria che per la velocita'; e' ammesso che le condizioni sopra descritte si realizzino in tempi successivi o in strade diverse secondo i casi; le prove potranno essere eseguite anche senza l'ausilio di uno strumento campione. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare le risultanze delle verifiche di funzionalita' per l'applicazione delle sanzioni per violazione di norme di comportamento
5.8 Le verifiche di funzionalita' sia iniziali che periodiche sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 del Codice Civile, dall'organo di polizia stradale utilizzatore. Sono allegati al presente atto due modelli tipo di verbale di verifica di funzionalita' (modello 1 e modello 2), che possono essere anche integrati ed adattati alle specificita' del dispositivo o sistema in verifica purche' coerenti con le finalita' del documento. Verbali di verifica particolari possono essere proposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo.
5.5 Nel caso di funzionamento in modalita' istantanea, il numero di rilevamenti deve essere almeno uguale al 20% di quelli indicati al punto 3.3, sia per le verifiche iniziali che per quelle periodiche.
5.8 Le verifiche di funzionalità sia iniziali che periodiche sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 del Codice Civile, dall'organo di polizia stradale utilizzatore. Sono allegati al presente atto due modelli tipo di verbale di verifica di funzionalità (modello 1 e modello 2), che possono essere anche integrati ed adattati alle specificità del dispositivo o sistema in verifica purchè coerenti con le finalità
del documento. Verbali di verifica particolari possono essere proposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo”.
Ciò detto, il Titolo V denominato “Norme di comportamento” comprende gli articoli dal 140 al 193, per cui anche quello di interesse per le violazioni in parola; ne deriva, come anche confermato dalla circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato, prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017 che “è in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare le risultanze delle verifiche di funzionalita' per l'applicazione delle sanzioni per violazione di norme di comportamento”.
Si suggerisce, quindi, di allegare al verbale di verifica di funzionalità (e di conservare digitalmente) i rilievi fotografici relativi ai 20 passaggi in modo che sia possibile accertare de visu se lo strumento:
Dott. Pietro Cucumile 15/02/2018
INPS – 9 giugno 2025
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
INPS – Messaggio 15 maggio 2015, n. 1505
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