Verbale di funzionalita' del dispositivo telelaser trucam

Quesiti
di Cucumile Pietro
19 Febbraio 2018

Buongiorno, chiediamo informazioni riguardo al quesito in oggetto, nella fattispecie chiediamo se i venti veicoli indicati nel decreto devono essere anche sanzionati oppure se dobbiamo trattenere agli atti i verbali di verifica di funzionalità.

Risposta

Il Decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n° 282, al capo 5, così recita:

“punto 5.3 Le verifiche di funzionalita', sia in  sede  di  approvazione del prototipo, che per le verifiche iniziali e  periodiche,  potranno essere eseguite nelle condizioni di normale impiego, su strada aperta al pubblico passaggio; dovra' essere garantito il transito casuale di veicoli sufficientemente differenziati sia per la categoria  che  per la velocita';  e'  ammesso  che  le  condizioni  sopra  descritte  si realizzino in tempi successivi o in strade diverse secondo i casi; le prove potranno essere eseguite anche senza l'ausilio di uno strumento campione. E' in ogni caso esclusa la possibilita'  di  utilizzare  le risultanze delle verifiche di funzionalita' per l'applicazione  delle sanzioni per violazione di norme di comportamento

 

5.8 Le verifiche di funzionalita'  sia  iniziali  che  periodiche sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi  e  per  gli effetti dell'art. 2700 del  Codice  Civile,  dall'organo  di  polizia stradale utilizzatore. Sono allegati al  presente  atto  due  modelli tipo di verbale di verifica di funzionalita' (modello 1 e modello 2), che possono essere anche integrati ed adattati alle specificita'  del dispositivo o sistema in verifica purche' coerenti con  le  finalita' del  documento.  Verbali  di  verifica  particolari  possono   essere proposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo.

 

5.5 Nel caso di funzionamento in modalita' istantanea, il  numero di rilevamenti deve essere almeno uguale al 20% di quelli indicati al punto 3.3, sia per le verifiche iniziali che per  quelle  periodiche.

 

5.8 Le verifiche di funzionalità  sia  iniziali  che  periodiche sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi  e  per  gli effetti dell'art. 2700 del  Codice  Civile,  dall'organo  di  polizia stradale utilizzatore. Sono allegati al  presente  atto  due  modelli tipo di verbale di verifica di funzionalità (modello 1 e modello 2), che possono essere anche integrati ed adattati alle specificità  del dispositivo o sistema in verifica purchè coerenti con  le  finalità

del  documento.  Verbali  di  verifica  particolari  possono   essere proposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo”.

 

Ciò detto, il Titolo V denominato “Norme di comportamento” comprende gli articoli dal 140 al 193, per cui anche quello di interesse per le violazioni in parola; ne deriva, come anche confermato dalla circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato, prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3  del 7 agosto 2017 che “è in ogni caso esclusa la possibilita'  di  utilizzare  le risultanze delle verifiche di funzionalita' per l'applicazione  delle sanzioni per violazione di norme di comportamento”.

 

Si suggerisce, quindi, di allegare al verbale di verifica di funzionalità (e di conservare digitalmente) i rilievi fotografici relativi ai 20 passaggi in modo che sia possibile accertare de visu se lo strumento:

  • fornisca indicazioni palesemente errate sulle targhe;
  • non fornisca alcuna indicazione;
  • non sia in grado di attribuire le misure di velocità ai veicoli rilevati;
  • fornisca indicazioni di velocità sensibilmente differenti dal valore misurato dallo strumento campione (ove eventualmente utilizzato).

 

Dott. Pietro Cucumile   15/02/2018

 

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