Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiPer l'iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero di cittadino comunitario sembra che le risorse economiche possano essere messe a disposizione anche da un terzo, non un parente.
Si chiede nella pratica se sia sufficiente una dichiarazione del terzo.
Per procedere all’iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero dei cittadini comunitari, non lavoratori nello Stato, occorrerà applicare la lettera b) dell’articolo 7 comma 1 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che prevede il possesso delle risorse economiche e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Per quanto riguarda le risorse economiche nella “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri” del 2 Febbraio 2009 viene stabilito che la nozione di “risorse sufficienti” deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera circolazione fintanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
Il primo passo per stabilire se i cittadini dell’Unione dispongono di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo.
I cittadini dell'Unione hanno risorse sufficienti se queste superano la soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede il sussidio sociale minimo. Se questo criterio non è applicabile, si fa riferimento alla pensione sociale minima.
L'articolo 8, paragrafo 4 vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle "risorse sufficienti", al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato. Le autorità degli Stati membri devono tener conto della situazione personale di ogni cittadino interessato. Devono essere accettate le risorse elargite da terzi (Causa C-408/03, Commissione Europea contro Belgio, paragrafo 40 e seguenti – Circolare del Ministero dell’Interno 21 luglio 2009, n. 18).
Le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato. La prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni.
Per valutare se un individuo, le cui risorse non possono più essere considerate sufficienti e che ha ricevuto il sussidio sociale minimo, è o è diventato un onere eccessivo per lo Stato membro ospitante, le autorità nazionali effettuano un test di proporzionalità. A tal fine, gli Stati membri possono elaborare un indicatore basato su un sistema a punti. Il considerandum 16 della direttiva 2004/38 fornisce tre serie di criteri: durata, situazione personale e importo.
Visto che da nessuna parte (Direttiva, Guide, Decreto Legislativo e Circolari del Ministero dell’Interno) non venga definito chi siano “i terzi”, si ritiene che possano essere chiunque. Quindi non importa che la dichiarazione venga resa da un familiare, convivente, fidanzato, amico, ecc.
La dimostrazione della disponibilità economica richiesta può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione, sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Circolare 6 aprile 2007, n. 19 e Circolare 18 luglio 2007, n. 39).
21 Novembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3034, sintomo n. 3066
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: