Proroga permesso soggiorno scaduto rilasciato a cittadini ucraini alla luce del Decreto legge 2 marzo 2023 n. 16
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino italiano residente nel mio Comune, insieme ai genitori e alla sorella, chiede di poter costituire una convivenza di fatto all'interno della stessa famiglia con una cittadina marocchina priva del titolo di soggiorno. Si chiede se sia possibile procedere.
L’articolo 1 comma 36 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, prevede che "Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile".
Il successivo comma 37 dispone “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al dPR 30 maggio 1989, n. 223”.
La convivenza deve essere pertanto accertata dall’ufficiale d’anagrafe per l’esplicito richiamo agli articoli 4 e 13 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, riguardanti rispettivamente la famiglia e le dichiarazioni anagrafiche.
Al riguardo è intervenuto il Ministero dell’Interno che, con la circolare n. 78 del 21 settembre 2021, ha fatto chiarezza sulla questione, dopo aver all’uopo interpellato l’Avvocatura dello Stato, la quale ha rilevato che la registrazione del contratto di convivenza rappresenta soltanto ”l’ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili: un legame affettivo di coppia (requisito), la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all’anagrafe e, quindi, la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo)”.
A tali atti solo eventualmente può essere allegato il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest’ultimo utile al fine della “opponibilità ai terzi”. Inoltre, non è possibile considerare lo straniero irregolare” come “un componente della famiglia anagrafica, in quanto privo di valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello Stato.”
Dunque, la sequenza è chiara: prima l'iscrizione anagrafica di entrambi i conviventi nella medesima famiglia anagrafica, poi la registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto e, infine, l'eventuale registrazione del contratto di convivenza.
Dunque la regolarità del soggiorno è elemento essenziale per la costituzione della convivenza di fatto e non è possibile, viceversa, intendere la dichiarazione di convivenza come attestazione di regolarità del soggiorno, come un modo per giustificare la presenza sul territorio in assenza della relativa documentazione.
In altri termini, la convivenza è un punto di arrivo di “una serie imprescindibile di atti” e non un punto di partenza per spingere al riconoscimento di regolarità del soggiorno.
È dunque dovere dell’Ufficiale d’anagrafe rifiutare un’iscrizione anagrafica in assenza del titolo di soggiorno e, conseguentemente, rifiutare la dichiarazione di convivenza di fatto in assenza della convivenza anagrafica regolarmente registrata.
Ricordo che, pur essendoci un orientamento giurisprudenziale teso al riconoscimento della convivenza anche senza coabitazione, si rileva che l'ufficiale d'anagrafe deve limitarsi ad applicare le norme, mentre il giudice le interpreta in base ai principi dell’Ordinamento giuridico e le diverse sentenze favorevoli al cittadino non possono essere prese in considerazione perché in Italia le sentenze fanno stato tra le parti (possono essere tenute in debita considerazione come orientamento nella disciplina e gestione di un caso analogo, ma non hanno effetti “erga omens”).
In pratica sta succedendo quanto avveniva un paio d’anni fa con i richiedenti asilo, il DL Salvini vietava l’iscrizione anagrafica addirittura con il permesso di soggiorno, l’ufficiale d’anagrafe doveva rigettare l’istanza al cittadino e il Tribunale obbligava all’iscrizione.
L'unica agevolazione potrebbe derivare dal fatto che si tratta di straniera convivente di fatto con un cittadino italiano, quindi, comunitario. Per questo motivo, considerando che si tratta di persona che rientra nella definizione di "altro familiare" di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, l'ufficiale d'anagrafe potrebbe accettare la domanda di iscrizione anagrafica della cittadina straniera a condizione però che esibisca almeno la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno, in analogia con quanto previsto per l'iscrizione di un cittadino straniero "familiare" di cittadino comunitario.
Per completezza dell’argomento, si evidenzia che qualche Questura accetta il contratto di convivenza, stipulato presso un notaio o avvocato, per rilasciare il permesso di soggiorno, da utilizzare poi ai fini dell’iscrizione anagrafica, quindi l’avvocato dovrebbe rivolgersi in primis direttamente alla Questura.
Una volta ottenuta la ricevuta potrà richiedere l’iscrizione anagrafica, e non viceversa.
21 Novembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3033, sintomo n. 3065
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: