Gestione Iva di percentuale di incasso di biglietti venduti per manifestazioni tenute all'interno di un sito archeologico

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
22 Novembre 2023

il Comune ha nel suo territorio un parco Archeologico della Sovrintendenza. Il Comune vorrebbe stipulare con la soprintendenza Archeologica una Convenzione per la gestione dello stesso: il Comune si accolla tutti costi di gestione (sfalcio del verde, utenze, manutenzioni ordinarie e straordinarie, organizzazione di spettacoli ed eventi, allestimento palco etc...tutte le spese inerenti) e anche l'incasso di eventuali biglietti venduti.

In cambio la soprintendenza vorrebbe avere il rigiro, di una percentuale ancora da definire, degli incassi della biglietteria.

Come posso gestire la situazione a livello di SERVIZIO COMMERCIALE AI FINI IVA?

 

Risposta

In tema di IVA l’art. 10 comma 1, n. 22, del DPR 633/1972 esenta dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, parchi, giardini botanici, zoologici e simili. Detta disposizione risulta conforme all’art. 132 della Direttiva del Consiglio Europeo n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, il quale dispone che gli Stati membri possono esentare dall’Iva, tra le altre prestazioni, quelle inerenti a “talune prestazioni culturali”.

La locuzione “inerenti alla visita” consente di comprendere nell’esenzione non solo il corrispettivo del biglietto d’ingresso dovuto, ma anche le prestazioni rese da guide turistiche che si estrinsecano nell’accompagnare i turisti nelle visite dei predetti luoghi (Risoluzione Ministeriale 5 aprile 1973 n. 528068). Diversamente, non sono esenti dall’imposta la vendita di cataloghi, stampe o altri oggetti che vengono assoggettai ad IVA in base alla propria aliquota di riferimento.

L’incasso della vendita dei biglietti ad opera dell’Ente prevede l’obbligo in capo a quest’ultimo di registrare il corrispettivo ai sensi dell’art. 24 del DPR 633/1972. Continua però l’esonero dall’obbligo di trasmissione telematica degli stessi a norma del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, il quale al comma 1 dell’art.1, ha previsto che: “l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, non si applica “alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015” rientrando, in tale fattispecie anche “le operazioni di natura finanziaria/assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse/gare; prestazioni rese da biblioteche/musei/gallerie/monumenti; ecc.)”.

Attesa la esenzione dei corrispettivi ex art. 10, comma 1, n. 22 del DPR 633/1972, i soggetti che svolgono operazioni esenti non possono fruire della regola che consente la totale detraibilità dell’imposta pagata su acquisiti di beni e servizi. Il diritto di detrazione, in caso di esercizio di un’attività imponibile e di un’attività esente da IVA, spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili effettuate (pro-rata). Nel caso di compimento di sole operazioni esenti, l’IVA pagata sugli acquisiti non può essere mai detratta per l’indetraibilità specifica (articolo 19, comma 2, DPR 663/72) non rilevando in alcun modo il meccanismo del pro-rata.

Nel caso in esame, il comune si farà carico dell’incasso del biglietto da assoggettare alle regole IVA precedentemente enunciate e dovrà prevedere un apposito capitolo di uscita per il riversamento della quota in favore della Sovraintendenza.

20 novembre 2023        Alessandro Giordano

 

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