L’art. 10 del D.L. 36/2022 consente fino al 31.12.2026, in deroga al divieto generale previsto dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, il conferimento di incarichi professionali a soggetti collocati in quiescenza. Ciò può avvenire esclusivamente per interventi finanziati con il PNRR, per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.
Sempre al personale in quiescenza, nell’ambito degli interventi di cui sopra, possono essere conferiti gli incarichi di RUP, di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento.
Va poi aggiunto che la giurisprudenza contabile (cfr. per tutti, Corte dei conti Basilicata deliberazione n. 62/2023) ha avuto modo di precisare che il divieto di conferimento di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza va interpretato in senso tassativo, per cui non rientrano quegli incarichi di assistenza e formazione che non comporti studio e consulenza.
La risposta al quesito è positiva se si tratta di un incarico correlato all’attuazione di interventi finanziati con risorse provenienti dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, dai Fondi per lo sviluppo e la coesione o da altri fondi nazionali o regionali.
Per il resto invece occorre qualificare l’incarico in modo che non rientri nelle ipotesi tassativamente vietate.
20 novembre 2023 Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6638, sintomo n. 6742