Cancellazione per emigrazione ed annullamento in autotutela

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
20 Novembre 2023

Nel 2016 viene cancellata per emigrazione all'estero una cittadina russa in seguito alla dichiarazione rilasciata dall'intestatario della scheda della famiglia di appartenenza.

Oggi perviene da parte dell'amministratore di sostegno della cittadina la richiesta di rettifica dell'emigrazione all’estero in emigrazione in altro comune, in quanto la cittadina nel 2016 si era trasferita in altro comune italiano senza mai inoltrare la relativa richiesta di iscrizione anagrafica.

Si chiede pertanto se sia possibile annullare il provvedimento di cancellazione.

Risposta

L'articolo 13 comma 1 lettera a) del dPR 30 maggio 1989, n. 223, prevede, tra le diverse opzioni, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero del cittadino straniero. Come sappiamo la dichiarazione di trasferimento all'estero deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati all'articolo 6 del dPR 30 maggio 1989, n. 223 "Ciascun componente della famiglia è responsabile per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13.".

Quindi i cittadini stranieri e comunitari iscritti nell’anagrafe della popolazione residente dovranno dichiarare la loro volontà di trasferirsi definitivamente all’estero utilizzando il modello Allegato 2” alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 aprile 2012.

La normativa è chiara, soprattutto dal 2012 con l'introduzione della cosiddetta "anagrafe in tempo reale"; l'iscrizione e la cancellazione su istanza di parte deve avere come presupposto "obbligatorio" che l'istanza sia presentata e sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni della famiglia. Pertanto, se nel 2016, la persona cancellata per emigrazione all'estero non ha sottoscritto personalmente la domanda, la sua cancellazione è chiaramente "ILLEGITTIMA" e si potrebbe quindi valutare l'annullamento in autotutela del vostro provvedimento di cancellazione viziato da violazione di legge ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La norma in questione dispone che 'Il provvedimento amministrativo illegittimo..., può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.'

L'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo prevede che sono sostanzialmente tre i presupposti che legittimano l'esercizio del potere di autotutela:

  1. la illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela;
  2. la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo (interesse da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell'atto, ancorché illegittimo);
  3. che il potere di autotutela venga esercitato «entro un termine ragionevole», in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare e che i provvedimenti amministrativi illegittimi a danno del cittadino, come in questo caso, possono comunque essere annullati senza limiti di tempo.

Con il provvedimento di annullamento, in autotutela, della cancellazione per emigrazione all’estero viene ripristinata fin dall'origine nel luogo di precedente iscrizione, anche se non vi abita più.

Effettuato il ripristino si inviterà l’interessato a regolarizzare la propria posizione anagrafica richiedendo la mutazione della residenza nel luogo ove dimora abitualmente.

17 Novembre 2023        Andrea Dallatomasina

 

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