MATERIALE WORKSHOP: LE ENTRATE VINCOLATE Nuove prospettive di gestione
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiSi chiede cortesemente se sia applicabile l'art. 36 del D.P.R. 396/2000 per eliminare il trattino tra due elementi che compongono il prenome. In particolare, il prenome riportato nell'atto di nascita è CHIARA-ALESSANDRA, mentre in anagrafe risulta CHIARA ALESSANDRA.
Si chiede, qualora non fosse possibile, quale sia l’iter da seguire.
Sicuramente l’atto di nascita della signora in questione è precedente all’entrata in vigore del DPR 396/2000, in quanto l’attuale regolamento dello stato civile non prevede l’uso di trattini tra due elementi del prenome.
Dunque, per rispondere a questo quesito è necessario rileggere la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 25 marzo 1988 n.1075: “A causa di incertezze sorte presso gli uffici dello stato civile nel caso di persone cui siano stati imposti all'atto della nascita più prenomi, questo ufficio esprime come segue il proprio avviso al riguardo. Non sembra che dia luogo a dubbi, in merito al punto essenziale di intendere quale fu, a suo tempo, la volontà del dichiarante nell'imporre al soggetto un prenome (anche composito) ovvero una pluralità di prenomi, il caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire il nome (rectius: il prenome) seguono più elementi onomastici (o uniti tra loro in modo da formare una sola parola o da un trattino, o non uniti da una espressione grafica, ma neppure separati da un segno di interpunzione): in questo caso, infatti, è sufficientemente individuata la volontà che il prenome, pur se composto da più elementi sia unico, e tutti gli elementi che lo compongono vanno trascritti nei documenti relativi al soggetto.
Neppure offre motivo di dubbio, ad avviso di questo ufficio, l'ipotesi in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire i nomi (rectius: i prenomi) seguono più elementi onomastici, separati fra loro da un segno di interpunzione o da un trattino o da un punto; anche qui la volontà, di segno contrario al precedente, appare chiara: che i prenomi siano più di uno, con la conseguenza che, ammettendo la legge (art. 6 cod. civ.) un solo prenome, il primo di essi soltanto debba essere trascritto nei documenti relativi al soggetto.(omissis)”
In altre parole va guardato l’atto di nascita: se c’è scritto “dà i nomi” si intende che il solo nome attribuito è Chiara ed Alessandra è un secondo nome; viceversa se c’è scritto “dà il nome” il nome attribuito è Chiara Alessandra.
Il trattino deve intendersi come la virgola e, come non riportiamo la virgola tra due elementi del prenome (se entrambi attribuiti, in quanto nell’atto leggiamo “dà il nome”), così non dobbiamo riportare il trattino nei certificati e negli estratti.
Per concludere: se la signora ha nell’atto di nascita “dà il nome Chiara-Alessandra” non occorre fare nulla perché lei si chiama Chiara Alessandra; se, invece, ha nell’atto di nascita “dà i nomi Chiara-Alessandra”, la signora potrà chiedere all’ufficiale dello stato civile, grazie all’art.36 DPR 396/2000, di aggiungere al proprio prenome Chiara anche il secondo elemento Alessandra.
16 Novembre 2023 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3023, sintomo n. 3055
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