Limiti dipendente contratto part-time identici a quelli del tempo pieno in caso di fruizione congedo malattia figlio

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
17 Novembre 2023

Un dipendente con contratto part-time al 50% (18 ore settimanali) ha richiesto di fruire del congedo per malattia del figlio. Si chiede se i limiti sono gli stessi del tempo pieno.

Risposta

Al lavoratore a tempo parziale si applica il principio di non discriminazione, posto dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs 81/2015: “Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro”.

I limiti, pertanto, sono da considerare identici a quelli previsti per il tempo pieno. Si ricorda che l’articolo 45, comma 8, del Ccnl 16.11.2022 dispone: “In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della L. n. 228/2012, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie”.

15 novembre 2023        Luigi Oliveri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6608, sintomo n. 6712

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