Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiNella Regione Puglia, in caso di attività che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di cerimonie varie, si pensi ad esempio ai carrettini che si posizionano all'esterno della chiesa dopo una cerimonia di matrimonio e somministrano alimenti e bevande agli invitati degli sposi, è necessaria Scia itinerante tipo B oppure Scia per vendita a domicilio? Potrebbe somministrare bevande alcoliche?
Nella fattispecie esemplificata nel quesito, cioè carrettino per la somministrazione di alimenti e bevande posizionato all’esterno della chiesa in occasione di cerimonia, si configura un’attività di commercio su aree pubbliche svolta in forma itinerante, per la quale necessita il possesso dei requisiti professionali di cui all’Articolo 5, comma 1, della Legge Regionale Puglia 16/04/2015, n, 24 (Codice del commercio), che fa rinvio all’Articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
A tale proposito l’Articolo 27, comma 1, della Legge Regionale 24/2015 citata, alla lettera a), definisce aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico, mentre, alla lettera b), definisce commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. In riferimento al regime amministrativo, il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 31 della Legge Regionale 24/2015 è soggetto a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività. Le attrezzature utilizzate devono rispettare i requisiti igienico sanitari. Per quanto attiene alla possibilità di somministrare le bevande alcoliche, ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 30, comma 5, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 “..Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635……”, il quale dispone che “Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre.”.
Se invece la somministrazione di alimenti e bevande in occasione della cerimonia deve avvenire presso la residenza privata dei soggetti interessati la fattispecie è quella della somministrazione al domicilio del consumatore, che deve intendersi come l’organizzazione di un servizio di preparazione di alimenti e bevande e di trasporto per la loro somministrazione al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio.
Per domicilio del consumatore si deve intendere non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui lo stesso si trova per motivi di lavoro, di studio, o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie. In tal caso possono essere somministrate anche le bevande alcoliche.
14 novembre 2023 Ambrogio Fichera
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