Affidamento incarico a operatore MOC (Macchine Operatrici Complesse) esterno e posizione Inail per infortuni

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
16 Novembre 2023

In occasione di affidamento di un incarico ad un operatore MOC esterno (quale prestazione occasionale/lavoro autonomo), si chiede se l'ente deve aprire una posizione per infortuni/inail o se la copertura assicurativa per infortuni rimane a carico dell'operatore stesso.

L'incarico è di natura occasionale (5.000 euro), e prevede l'affidamento di un incarico ad un operatore MOC esterno (Macchine Operatrici Complesse). L’incarico verrà affidato ad ex dipendente dell’Ente che è andato in pensione, in possesso della specifica abilitazione di guida per le macchine operatrici complesse.

Dal momento che si tratta di un ex dipendente, la denuncia all'Inail va fatta dall'Ente o occorre fare una polizza assicurativa a parte? Si precisa che l'Ente ha la polizza RC verso terzi.

Risposta

Nel nostro ordinamento, le tipologie di incarico utilizzate dalle amministrazioni pubbliche sono essenzialmente riconducibili a rapporti di lavoro autonomo e rapporti di lavoro parasubordinato.

In linea generale, la corresponsione dell’obbligo assicurativo dipende da come si qualifica il rapporto di lavoro che si instaura tra il lavoratore e l’amministrazione conferente, deducibile dall’atto di conferimento o dal contratto.

AI sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), all’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

Si rammenta che vi è obbligo assicurativo se sono compresenti due requisiti:

L’INAIL, nelle note operative dell’8 marzo 2017, per oggetto chiarimenti sugli obblighi assicurativi degli incarichi gratuiti a soggetti in quiescenza, richiamando le indicazioni del Dipartimento della Funzione pubblica (vedi Parere n. 65164 del 9 dicembre 2016), chiarisce che gli obblighi assicurativi "dovranno essere assolti con le modalità della speciale “gestione per conto” o della gestione assicurativa ordinaria, a seconda che il soggetto assicurante sia destinatario dell’una o dell’altra modalità e, nel caso di Amministrazioni pubbliche rientranti nella gestione per conto, della natura del rapporto di lavoro instaurato (lavoratore dipendente o meno).”

È utile ricordare che la gestione per conto dello stato è riferita ai soggetti tutelati, per i quali l’amministrazione non corrisponde all’INAIL alcun premio, ma rimborsa gli oneri della gestione dei casi e delle prestazioni erogate. Diversamente, la gestione ordinaria si applica invece alle eventuali casistiche dei soggetti tutelati dall’INAIL per i quali è previsto il versamento del premio assicurativo conseguente all’apertura di specifiche Posizioni Assicurative Territoriali (es. stagisti, collaboratori a progetto, tirocinanti, ecc.).

Posto quanto in premessa, se l’amministrazione conferente qualifica l’incarico come collaborazione coordinata e continuativa scatta l’obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria, in presenza dei requisiti del coordinamento con il committente, della personalità e della continuità nelle prestazioni lavorative, dalle quali consegue l’esposizione dei soggetti in questione agli stessi rischi ai quali sono esposti tutti gli altri lavoratori addetti alle medesime lavorazioni (in base al principio costituzionale di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 38, comma 2, ovvero che a parità di esposizione al rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa).

Pertanto, le pubbliche amministrazioni che abbiano stipulato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbono tener conto che tali collaboratori sono soggetti agli obblighi assicurativi qualora svolgano una delle attività previste dall'articolo 1 del D.P.R.  n.1124/1965, secondo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Esse sono tenute a tutti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro dal citato Testo unico.

Si ricorda, infatti, che il committente è tenuto alla denuncia di esercizio nella quale, oltre ad essere riportati tutti gli elementi utili alla valutazione del rischio, debbono essere indicati i nominativi dei collaboratori, la misura dei compensi e la durata del rapporto di collaborazione. Inoltre, provvederà al pagamento periodico del premio alle scadenze previste, alla eventuale denuncia di infortunio o malattia professionale, nonché alla denuncia di cessazione del rapporto di lavoro.

Diversamente, se gli incarichi sono inquadrati dall’amministrazione conferente nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, in assenza dei requisiti del coordinamento con l’attività del committente e della continuità nella esecuzione delle prestazioni, non potrà trovare attuazione l’obbligo assicurativo Inail.

Il lavoro autonomo occasionale, infatti, è una particolare forma contrattuale con cui una persona si obbliga a realizzare un’opera o a prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio.

Nel caso specifico, non rileva che il titolare dell’incarico sia un ex dipendente in quiescenza, data la specifica natura dell’incarico (non rientrante nell’ambito dell’art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135).

14 novembre 2023         Ylenia Daniele

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6596, sintomo n. 6700

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