Mancata attribuzione del codice fiscale a cittadino extracomunitario che presenta richiesta di iscrizione anagrafica
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiMi è stata presentata richiesta di cancellazione dal nucleo familiare dalla Sig.ra A nei confronti del Sig. B in quanto pare che B non abiti più nell’abitazione finora condivisa.
Il Sig. B è sia intestatario della scheda anagrafica che intestatario del contratto di locazione.
Si chiede pertanto se si possa procedere alla cancellazione.
La cancellazione “immediata” dall’anagrafe è prevista esclusivamente nell’articolo 5-bis comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ed è prevista esclusivamente per i richiedenti protezione internazionale, ospitati in apposite strutture ricettive.
La convivente Sig.ra A non può richiedere la cancellazione anagrafica nei confronti del Sig. B (ma solo segnalarne l’allontanamento dal luogo di dimora abituale) e pertanto l’ufficiale d’anagrafe dovrà rifarsi alle modalità di cancellazione descritte nell’articolo 11 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Quando l’Ufficiale d’Anagrafe viene a conoscenza (in qualsiasi modo) che una persona o una famiglia iscritta all’anagrafe non dimora più nel luogo di iscrizione, oppure decida comunque di fare delle verifiche circa la regolarità di qualsiasi posizione anagrafica, come suo diritto e dovere, dovrà comunicare l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale cancellazione per irreperibilità accertata a seguito di ripetuti ed intervallati accertamenti.
A questo punto si apre la fase istruttoria, che, come noto, permette all’Ufficiale d’Anagrafe di disporre di ampi poteri: potrà interpellare altre Pubbliche Amministrazioni (ad esempio l’Azienda USL in quanto l’interessato potrebbe aver trasferito altrove la sua copertura sanitaria) o invitare persone che hanno obblighi anagrafici a presentarsi in ufficio per fornire informazioni o chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’Anagrafe. È una modalità di accertamento forse meno utilizzata anche se potrebbe essere molto efficace per definire pratiche d’ufficio con argomenti difficilmente contestabili in caso di ricorso.
In particolare è molto utile consultare tutte le aziende che si occupano di fornire servizi alle famiglie ed alle abitazioni.
Però l’accertamento tradizionale resta la verifica da parte degli agenti di Polizia Municipale.
Gli accertamenti devono essere “ripetuti ed opportunamente intervallati”, svolti con molta attenzione e diligenza per consentire una ponderata e circostanziata valutazione delle notizie acquisite. Le indagini dovranno essere dettagliate e non generiche, dare conto non solo dell’assenza presso l’abitazione all’indirizzo anagrafico registrato, ma articolate anche presso i vicini, la rete parentale, il proprietario dell’abitazione, ecc.
Il Regolamento anagrafico non prescrive un termine temporale di durata degli accertamenti; a tal fine ISTAT, per evitare cancellazioni per irreperibilità affrettate e non fondate, e in analogia a quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 1 della Legge 27 Ottobre 1988, n. 470, ha precisato nella Circolare ISTAT n. 21 del 5 Aprile 1990, che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quanto sia stata accertata l’irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro dimora abituale”.
Ricordo che numero (sicuramente più di uno ad orari e giorni diversi), natura e durata della fase istruttoria, modalità in genere e intervalli degli accertamenti sono rimessi alla motivata valutazione e responsabilità dell’Ufficiale d’Anagrafe.
Se, nel corso della fase istruttoria, si dovesse reperire una nuova dimora abituale, si dovrà interrompere il procedimento e provvedere alla segnalazione ex. articolo 16 del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, se la dimora è in altro Comune oppure invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione anagrafica se il luogo di dimora abituale è lo stesso Comune.
Solamente quando l’Ufficiale d’Anagrafe, attraverso gli accertamenti e le indagini effettuate, avrà maturato il convincimento, fondato su prove “solide” e inequivocabili, che la persona sia irreperibile da almeno un anno, e non si sia trovato alcun recapito sul territorio nazionale per attivare un altro Comune, si potrà procedere ad emettere un provvedimento di cancellazione nel quale si dia ragione delle motivazioni di fatto (effettiva irreperibilità all’indirizzo, informazioni assunte, ecc...) e di diritto (legislazione anagrafica che prevede la cancellazione per irreperibilità) a sostegno della cancellazione.
Le motivazioni dovranno essere chiaramente descritte, documentate e non generiche, in modo da poter agevolmente sostenere l’esame della Prefettura in caso di ricorso gerarchico o del Tribunale ordinario nel caso il cancellato lamenti la violazione del suo diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica.
Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata è immediatamente eseguibile ed esecutivo, e la decorrenza della cancellazione è dalla data del provvedimento di cancellazione.
14 Novembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3020, sintomo n. 3052
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