Protocollazione richiesta presentata da un privato e inoltrata da un professionista delegato
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'iter delineato art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001 e seguenti va rispettato anche in caso di incarico a professionista per lavori di progettazione, collaudo, coordinatore della sicurezza, direttore dei lavori? Quindi verifica dell'assenza di competenze all'interno dell'ente e solamente dopo procedere con un incarico all'esterno?
Come previsto da disposizioni dei precedenti Codici dei contratti pubblici e da disposizioni anche recenti (v. ad es. art. 114 d.lgs. n. 36/2023). (Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti) le attività di progettazione, direzioni lavori e di competenza delle amministrazioni pubbliche sono affidate, per ragioni di finanza pubblica, ai propri dipendenti, salvo che questi non dispongano delle competenze o le amministrazioni non dispongano del personale necessario per il tipo di prestazione che richieda professionalità specifiche.
Si tratta di principi affermati ripetutamente anche dalla Corte dei conti nei propri pareri e nelle linee guida. Tra le tante, ad es., la delibera n. 241/2021 della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna secondo cui l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quater, costituisce la norma fondamentale cui riferirsi per la verifica, da parte dell’ente pubblico che intende affidare incarichi esterni e consulenze, della sussistenza dei presupposti necessari.
L’utilizzo della facoltà di ricorso all’esterno di incarichi professionali è pertanto soggetta a condizioni rigorose che devono trovare nella motivazione dei singoli provvedimenti l’indicazione dell’esigenza da soddisfare e l’esplicitazione delle risultanze dell’istruttoria, dalle quali emerga come la specifica esigenza non possa essere soddisfatta con il personale in servizio. Più specificamente l’Amministrazione pubblica può procedere al conferimento dell’incarico solo quando si riscontrino i seguenti presupposti di legittimità:
a) Straordinarietà e eccezionalità delle esigenze da soddisfare, nel caso in cui tale esigenza si caratterizzi per il fatto di esulare dalle comuni conoscenze dell’ufficio e l’ente non disponga di profili professionali adeguati, in quanto oggettivamente assenti ovvero non sufficientemente qualificati, rispetto alle eccezionali esigenze da soddisfare;
b) oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione stessa;
c) accertata impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, laddove l’ente è tenuto a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall’ente, l’effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente;
d) temporaneità e alta qualificazione, la prestazione deve essere di natura temporanea (l’incarico deve essere a tempo determinato) e altamente qualificata (esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria); in altri termini è possibile ricorrere agli incarichi esterni esclusivamente per ottenere prestazioni altamente qualificate;
e) la predeterminazione preventiva di durata, oggetto e compenso della collaborazione, il rapporto instaurato non è di tipo subordinato; nei contratti non si deve più indicare il luogo di svolgimento della prestazione. Non può essere demandato ad un successivo provvedimento, la determinazione del compenso posto che altrimenti ciò determinerebbe un’assoluta incertezza sulla spesa. È considerato illegittimo, infatti, un incarico in cui sia carente il dato circa il compenso con un rinvio in bianco ad un futuro atto di liquidazione;
f) procedura comparativa per la scelta del collaboratore, la P.A. deve procedere con un avviso pubblico obbligandosi a valutare, semmai, anche solo esclusivamente i curricula pervenuti. Selezionato il contraente, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire con forma scritta.
13 novembre 2023 Eugenio De Carlo
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