Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiIn caso di richiesta d'iscrizione anagrafica di Minore Straniero Non Accompagnato privo di passaporto ma con permesso di soggiorno per minore età, si chiede se gli MSNA possano essere inclusi tra le categorie (rifugiati politici, richiedenti asilo e simili) per le quali sia applicabile quanto previsto dalla risposta del Ministero dell'Interno al quesito del 04/07/2006 e, quindi, sia consentita l'iscrizione anagrafica desumendo le generalità dal permesso di soggiorno.
Un minore straniero si considera non accompagnato quando si trova in territorio italiano “privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.
Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad oggetto “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed il particolare l’articolo 6 comma 7 prevede “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.”
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4 che siano muniti di carta o di permesso di soggiorno”.
Il permesso di soggiorno è il documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia, pertanto quando risulta in vigore (non scaduto) è garantita l’iscrizione anagrafica a prescindere dalla durata e dalla natura.
Pertanto, fatte le dovute premesse, qualora i minorenni stranieri siano in possesso di un permesso di soggiorno possono essere iscritti anagraficamente qualora abbiano la dimora abituale all’indirizzo dichiarato.
Vi sono due questioni da chiarire, chi rende la dichiarazione di residenza e le modalità d’identificazione.
Entrando in una convivenza anagrafica sarà il responsabile della convivenza che, come previsto dall’articolo 6 comma 2 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, dovrà adempiere rendendo la dichiarazione di residenza prevista dall'articolo 13 del dPR 30 maggio 1989, n. 223. Oppure può farlo direttamente il tutore del minore con il “nulla-osta del responsabile della convivenza” anagrafica.
L'obbligo di iscrizione anagrafica, come ampiamente rilevato anche dalla magistratura, ha un carattere assolutamente prevalente rispetto alla formale necessità di esibire il passaporto in corso di validità quale documento con cui identificare chi proviene dall'estero (articolo 14 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223).
Pertanto, a parere di chi scrive, qualora il minore non sia più in possesso del passaporto, si dovrebbe prescindere dall’esibizione (come già indicata non necessaria dal Ministero dell'Interno per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria o casi speciali), in quanto la regolarità del soggiorno conferisce uno status che consente di registrare la residenza anagrafica, consentendo così all'ufficiale d'anagrafe di esercitare correttamente la sua funzione.
Sul punto si può citare una sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, 28 maggio 2019, RG n. 21290, in base alla quale "il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura rappresenta un documento idoneo ad integrare i requisiti richiesti dall'articolo 14 del dPR 30 maggio 1989, n. 223. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del dPR 28 dicembre 2000, n. 445. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento."
E' tale "ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare" e di conseguenza "l'iscrizione anagrafica non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente quando l'identificazione dello straniero può avvenire sulla base dei dati riportati sul titolo di soggiorno, documento che consente l'identificazione del suo titolare".
10 Novembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3014, sintomo n. 3046
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: