MASSIMA
la disposizione del decreto legislativo 109/98, come modificata dal decreto legislativo 130/00, che - pur non evocata - è rappresentata dal suo articolo 2, allorquando fissa i “Criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente” e dispone nel suo comma 6 che «le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 Cc e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, Cc nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata», non consente certo di ritenere che la provvidenza di cui trattasi non operi se ci siano soggetti tenuti alla prestazione alimentare, atteso che è nei commi precedenti che la legge si occupa della posizione dei familiari. Il comma 6 vuole solo tenere ferma la disciplina generale dell’articolo 433 Cc sull’individuazione delle persone tenute all’obbligazione alimentare e, quanto al riferimento al secondo comma dell’articolo 438, nel senso dell’esclusione del potere di ripartire le risorse in proporzione al livello di bisogno.
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Agenzia delle Entrate – Circolare 24 giugno 2025, n. 9/E
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza speciale 11 aprile 2025, n. 110
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