Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino straniero della Guinea, residente nel nostro comune, ha richiesto la carta d'identità presentando il permesso di soggiorno "integrazione" con scadenza il 01/07/2024.
Si chiede che tipo di carta d'identità debba essere rilasciata, quale debba essere la durata della stessa e se in questo caso sia sufficiente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del documento.
Il Ministero dell’interno, con circolare n. 17 del 2 aprile 2007, ha affermato che “Alla luce del citato quadro normative – nonché dell’acquisito parere del Dipartimento della pubblica sicurezza e di quello per le libertà civili e l’immigrazione – si ritiene possibile il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l’espatrio, ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti".
L’articolo 5-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 stabilisce che “Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.
Quindi la carta d’identità con validità triennale è rilasciata solamente a coloro ai quali hanno richiesto protezione internazionale ma non l’hanno ancora riconosciuta, in pratica coloro che nel permesso di soggiorno hanno indicato “RICHIEDENTE ASILO” o “RICHIEDENTE PROTEZIONE SUSSIDIARIA”, le sole due tipologie di protezione previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
Per tutti gli altri stranieri, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, dovrà essere rilasciata una carta d’identità elettronica della durata decennale.
Pertanto ricordi ai suoi colleghi che il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 21 del 10 dicembre 1998, ha precisato che “anche sulle carte d’identità rilasciate a cittadini stranieri la scadenza della validità da annotare sulla quarta facciata dovrà essere quella quinquennale (allora la scadenza era di 5 anni). Infatti l’articolo 6 della Legge 6 marzo 1998, n. 40, recante “Norme sull’immigrazione e condizione dello straniero” diversamente dalla normativa precedente in vigore, non vincola la validità di tale documento a quella del permesso di soggiorno”.
Le carte d’identità rilasciate ai cittadini stranieri NON devono coincidere con la scadenza del permesso di soggiorno.
9 Novembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3013, sintomo n. 3045
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