Prescrizione del diritto di accettazione e soggettività passiva IMU

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Novembre 2023

Un soggetto, vedovo, è deceduto nel 1995.

Da allora non esiste una successione né un testamento.

L'IMU dell'immobile ubicato nel nostro Comune è stata attribuita d'ufficio in parti uguali ai due figli, eredi legittimi del defunto risultanti dai dati in nostro possesso.

Uno dei due ha sempre pagato regolarmente l’Imu, l’altro invece ha ricevuto avvisi di accertamento mai contestati.

Una volta deceduto il chiamato all’eredità moroso (2017), la sua quota del 50% dell'immobile è stata inserita d'ufficio a nome dell'unico figlio dello stesso (nipote del de cuius proprietario originario).

Quest'ultimo contesta e chiede l'annullamento dei vari accertamenti asserendo che suo padre non ha mai accettato l'eredità del nonno, quindi, a suo dire, decorsi i 10 anni dalla morte del nonno, opera "automaticamente" la rinuncia all'eredità ex art. 480 c.c. in quanto mai accettata.

Può operare ex lege l'automatica rinuncia di un potenziale erede entro il 2° grado senza che lo stesso abbia mai rinunciato con atto pubblico all'eredità?

Risposta

Innanzitutto, in tema di accettazione tacita dell’eredità, si veda la recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 20503/2023) che rileva:

“(…) il fatto dei chiamati all'eredità che abbiano ricevuto ed accettato la notifica di una citazione o di un ricorso per debiti del de cuius, così come il fatto che essi si siano costituiti eccependo la propria carenza di legittimazione, non possono configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettare l'eredità (così Cass., sez. 3, 03/08/2000, n. 10197).

Dunque, il fatto che il secondo figlio del de cuius non abbia contestato gli avvisi di accertamento non può ritenersi come implicita accettazione della sua quota di eredità, non essendo ciò un comportamento concludente.

Non si può però parlare di rinuncia all’eredità se ad essa non si è provveduto in modo formale.

La Corte di Cassazione, con ord. n. 37927/2022, ha infatti enunciato, in tema di rinuncia all’eredità, il seguente principio:

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità (…) l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni) (…) (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003).”

In precedenza, la stessa Corte, ribadendo un principio consolidato, aveva affermato:

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra í successibili”.

Senza tale rinuncia espressa, si ritiene che il contribuente non possa invocare la prescrizione del diritto ad accettare l’eredità come implicita rinuncia.

In relazione alle conseguenze dello spirare della prescrizione, nulla cambia rispetto alla titolarità sul bene.

Sono gli altri eredi che possono eccepire la prescrizione del diritto ad accettare l’eredità, per impedire che l’erede compia atti sul bene oggetto dell’eredità.

Il Tribunale di Treviso, nel 2021, ha chiarito, a proposito di tale prescrizione che:

“ (…) il suo decorso consuma irrimediabilmente il diritto di accettare, il quale, tuttavia, se esercitato dopo lo spirare del decennio, produce gli effetti suoi propri, salvo che un qualunque interessato non eccepisca l’intervenuta prescrizione. In tal caso occorre distinguere:

a) se la prescrizione è eccepita prima dell’accettazione, la stessa è senza effetto;

b) se la prescrizione è eccepita dopo, l’accettazione perde d’efficacia in maniera retroattiva.

Applicando questi principî al caso di specie, il giudice trevigiano statuisce quindi che per quanto la vendita dell’automobile del de cuius da parte di Caio costituisse atto idoneo ad integrare una forma di accettazione tacita dell’eredità il fatto che il convenuto abbia poi eccepito in giudizio l’intervenuta prescrizione del suo diritto di accettare per decorso del termine decennale ex art. 480 c.c. comportava che l’atto stesso non potesse esplicare gli effetti che la legge prevede all’art. 476 c.c.”.

In via generale, trascorsi i dieci anni dall’apertura della successione, il soggetto interessato non potrà avanzare più alcuna pretesa verso la propria quota ereditaria e, di conseguenza, non avrà più la possibilità di diventare erede.

9 novembre 2023          Massimo Monteverdi

 

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