In data 29/12/2017 è stato notificato un avviso di accertamento IMU relativo alla annualità 2012. Nel mese di febbraio 2018 il Comune rileva, su segnalazione del contribuente, che l’immobile oggetto di accertamento era stato dichiarato inagibile con regolare atto di notorietà. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se sia possibile emettere in data odierna un nuovo avviso di accertamento in rettifica del precedente senza incorrere nella prescrizione dell’atto. In caso affermativo è sufficiente annullare il precedente atto e inserire tra le motivazioni e nell’oggetto del nuovo accertamento la dicitura “in rettifica del precedente atto emesso in data 29.12.2017”?
La fattispecie enunciata nel quesito si inquadra nell’istituto dell’autotutela amministrativa, che va obbligatoriamente richiamata negli atti di accertamento, come prevede il comma 162 dell’articolo 1 della Legge n.296/2006. Sostanzialmente, l’autotutela ridefinisce una situazione che si compone del provvedimento originario e del provvedimento che corregge il carico originario. Quest’ultimo non è impugnabile autonomamente ma solo unitamente al primo atto, al quale va fatto riferimento per la decorrenza dei termini di impugnazione (60 gg dalla notifica dell’accertamento). Tali conclusioni derivano da una importante modifica normativa contenuto nel decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il decreto dà attuazione alla legge 11 marzo 2014 n. 23, nella parte relativa alla razionalizzazione della riscossione. L’articolo 11 introduce modifiche alla disciplina dell’autotutela per gli atti finanziari, disciplinata integralmente dal dl 564/94. Stante quanto esposto quindi, a parer dello scrivente, possibile emettere una rettifica (e non un annullamento) dell’avviso originario già notificato, (che rimane in tal modo in vita e quindi non risulterebbe prescritto) recante la dicitura proposta, modificando l'ammontare dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi
Dott. Gianluca Russo 14/02/2018
Dipartimento per la trasformazione digitale – 29 maggio 2025
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Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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