Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiSi chiede quali pratiche devono essere presentate per rispondere al quesito di seguito: "Gentile....Le scrivo per chiederle cortesemente informazioni sul procedimento per avere il permesso SCIA di somministrazione bevande all'interno del salone parrucchiere di famiglia. L'intento non é quello di fare vendita di bevande ma semplicemente essere in regola dando al cliente un servizio di tisaneria o un aperitivo. Premetto che io...figlio del titolare ho il titolo di diploma agrario".
L’Articolo 8-bis (rubricato “Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela”) della Legge Regionale Veneto 21-9-2007, n. 29 recante “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.”, prevede, al comma 1, che “L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all'articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta alla presentazione di SCIA…”.
Il MISE, con parere n. 86656 del 08/07/2010, ha chiarito che, ai fini dell’avvio di una attività commerciale nel settore alimentare (o della somministrazione di alimenti e bevande), è considerato requisito valido il diploma di scuola secondaria superiore di “Perito agrario”. Da parte del titolare, si dovrà procedere ad apposita nomina della persona qualificata quale addetto alla somministrazione.
Fatta salva diversa previsione del Regolamento comunale in materia di attività di acconciatore, poiché l’ubicazione dell’attività di somministrazione, ancorché meramente accessoria, è prevista all’interno di attività artigianale di acconciatore è necessario che le due attività rimangano distinte, ai fini del rispetto delle norme igienico sanitarie. A questo fine andrà prevista una superficie, anche minima, da adibire alla somministrazione.
8 novembre 2023 Ambrogio Fichera
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2812, sintomo n. 2884
Risposta di Ambrogio Fichera
TAR Campania, Napoli, Sezione V - Sentenza 16 dicembre 2024, n. 7104
Risposta del dott. Ambrogio Fichera
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