Nomina e convocazione dei componenti supplenti della commissione elettorale comunale
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn merito al FSC dal 2024 e seguenti è prevista una percentuale di aumento dei fondi legati agli asili nido, trasporto studenti disabili e servizi sociali. Il Comune non ha asili nido sul territorio né studenti disabili che necessitano del trasporto. Vorremmo sapere come dobbiamo gestire in uscita questi importi. Se andranno restituiti o possono essere utilizzati per finalità diverse ma comunque legate a bambini o scuola (infanzia e primaria).
Per quanto concerne il potenziamento degli asili nido, la nota metodologica allegata al D.M. 19 luglio 2022 precisa:
“Le risorse assegnate per il potenziamento del servizio degli asili nido sono vincolate all’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi, assegnati ogni anno, e soggette alla rendicontazione da parte dei comuni.
Pertanto, le risorse assegnate in un anno saranno mantenute per gli anni successivi, a fronte dell’offerta aggiuntiva rendicontata. (…)
Le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall’ente locale scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido.
In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:
• ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
• trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
• trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell’Ambito territoriale di riferimento;
• ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;
• trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
• altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.”
Per utilizzare i fondi assegnati, perciò, l’ente può scegliere solo tra le alternative sopra elencate.
La stessa nota metodologica dispone poi in merito ai contributi erogati e non rendicontati:
“Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito per il potenziamento del servizio di asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”
La restituzione avverrà cioè riducendo i contributi degli anni successivi.
Lo stesso vale per il recupero delle risorse per il servizio di trasporto scolastico disabili:
"Le somme che, a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”
Per quanto concerne il potenziamento dei servizi sociali, la relativa nota metodologica precisa:
“Nel caso in cui il livello di servizio del comune risulti inferiore a quello di riferimento, l’ente locale riceverà un’indicazione su come impiegare le maggiori risorse ricevute per il potenziamento dei servizi sociali."
7 novembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1591, sintomo n. 1671
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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