L’art. 78, c. 3, D.L. n. 104/2020 esenta da IMU, per il biennio 2021-2022 gli:
“d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;”.
In questa esenzione non sono comprese le discoteche e le sale da ballo.
L’art. 12, c. 1, D.L. n. 176/2022 prevede:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d),”.
Anche da questa esenzione, perciò, sono escluse discoteche e sale da ballo.
A queste ultime si applica invece:
- l’art. 78, c. 1, D.L. n. 104/2020:
“1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: (…)
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, (…)”.
- l’art. 1, cc. 599-601, L. n. 178/2020 (esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021).
7 novembre 2023 Massimo Monteverdi
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