Collaborazione occasionale presso ente di appartenenza

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
09 Novembre 2023

In merito alle prestazioni occasionali, nel caso di dipendente a tempo pieno e indeterminato, che lavora all'ufficio tecnico, si chiede se lo stesso dipendente può svolgere una prestazione occasionale a favore del medesimo Ente per cui lavora, previa autorizzazione con compenso pari a 5.000 euro, tenuto conto che l'attività da svolgere è lo scassettamento dei parcometri.

Risposta

L’ente può autorizzare un dipendente a svolgere incarichi remunerati, dietro specifica autorizzazione dell’amministrazione e sulla base di una apposita disposizione regolamentare, ai sensi dell’art. 53, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001:

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente."

Il successivo comma 12, poi, dispone:

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto."

Bisogna però rammentare che gli enti locali, ai sensi dell’art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, possono fare ricorso ai contratti di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e solo nei seguenti ambiti:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b)  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Si tratta piuttosto di verificare se un incarico come quello illustrato nel quesito non possa già rientrare tra le mansioni di uno o più dipendenti in servizio, vista la necessaria nomina ad agente contabile del soggetto incaricato, che maneggia in ogni caso denaro pubblico. 

6 novembre 2023          Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6570, sintomo n. 6674

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