Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
QuesitiUna cittadina affidataria delle ceneri del marito si trasferisce nel nostro Comune. Richiede una nuova autorizzazione all’affidamento delle ceneri presso l’attuale comune di residenza, volendo indicare però come affidataria una delle figlie, pur conservando l'urna presso la sua abitazione, al fine di evitare l’insorgere di problemi tra sorelle al venir meno della madre.
Considerando che le due cittadine, madre e figlia affidataria, risiedono in abitazioni diverse site in Comuni diversi, si chiede se sia possibile procedere.
Il semplice trasferimento delle ceneri in diversi luoghi di conservazione non rende necessaria l’emissione di nuova autorizzazione all’affidamento, neanche tra Regioni diverse vista la portata nazionale della normativa in materia.
Per il caso esposto l’affidataria dovrà presentare istanza al comune di attuale deposito delle ceneri per ottenere l’autorizzazione al trasporto funebre delle stesse ai sensi dell’art. 26 DPR 285/1990 verso il comune di nuova residenza.
Il soggetto che si propone come nuovo affidatario presenterà istanza al vostro comune per richiedere autorizzazione alla detenzione domestica delle ceneri allegando dichiarazione di rinuncia all’affido della madre.
Si ritiene possibile l’affido alla figlia in un luogo dichiarato come proprio domicilio (abitazione della madre) cui comunque sarà responsabile della conservazione sia sul piano civilistico che penale, non trovando una legislazione nazionale, né regionale contraria.
6 Novembre 2023 Lorella Capezzali
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3006, sintomo n. 3038
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34195
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