Assegno di maternità dei Comuni: aumentano gli importi per il 2025
Indicazioni operative per richiedere e ottenere il sostegno economico
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUna dipendente che è in maternità flessibile (art.20 del Dlgs 151/2001) può usufruire di giorni di ferie in suddetto periodo? Che altre tipologie di assenze sono contemplate in tale periodo senza che vengano considerate come giornate di congedo obbligatorio (es. caso malattia)?
La flessibilità del congedo di maternità disciplinata dall’art. 20, D.lgs. n. 151/2001 consente, sulla base di un’apposita certificazione medica, di posticipare di un mese l’inizio della maternità obbligatoria, prolungando così a quattro mesi il periodo successivo al parto.
Ciò, dunque, in alternativa alla previsione dell’art. 16, c. 1, D.lgs. n. 151/2001:
“1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; (…)”
Ne segue che, se la dipendente è stata autorizzata a spostare di un mese l’inizio della maternità obbligatoria, dalla data di inizio del congedo fino a tre mesi dopo il parto la sua assenza sarà giustificata e regolarmente retribuita.
Non vi sono ragioni, perciò, per le quali la lavoratrice debba chiedere giorni di ferie o altre tipologie di permesso durante tale periodo.
3 novembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6561, sintomo n. 6665
Indicazioni operative per richiedere e ottenere il sostegno economico
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34197
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