Affidamento organizzazione manifestazione culturale ad associazione scelta discrezionalmente dall'Ente

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Novembre 2023

Nell'ipotesi di manifestazioni culturali, sportive o turistiche promosse e programmate dall'amministrazione, la stessa può stabilire di realizzare dette attività individuando arbitrariamente tra le associazioni locali una cui affidare la totale organizzazione dell'evento, trasferendo le risorse a tal fine stanziate, con obbligo e nei limiti di puntuale rendicontazione, e senza nessuna remunerazione o rimborso spese a favore dell'associazione per l'attività svolta?

Risposta

Le associazioni possono entrare in contatto con gli enti pubblici sulla base degli istituti previsti dal Codice del terzo settore d.lgs. n. 117/2017, co-progettazione, co-programmazione, convenzioni  finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. ove le stesse ne facciano parte ed abbiano la necessaria iscrizione agli apposti registri nazionali e regionali, atteso che, dopo la sentenza della Corte Costituzione n. 131/2020, è stato ribadito il concetto di “Amministrazione condivisa” tra le Pubbliche Amministrazioni e le forme associative. Al riguardo, con il D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/03/2021 sono state approvate le Linee Guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo settore che saranno di supporto a coloro che intendono intraprendere questo percorso al fine di realizzare servizi o progetti non necessariamente innovativi ma che potrebbero risultare complessi in quanto caratterizzati da molteplici prestazioni e attività.

Quindi, se l’attività di che trattasi s’inserisce nell’ambito dei suddetti istituti, la regolazione dei rapporti dovrà avvenire sulla base dell’anzidetta disciplina e delle correlate linee guida, così come recepite dai regolamenti e dagli atti di organizzazione dell’ente ai sensi della legge n. 241/1990 e in particolare dell’art.12 della citata legge.

Altrimenti, le associazioni possono essere affidatarie di appalti di servizi, come ogni altro operatore economico, essendo soggette in questi casi alle soglie, alle procedure ed alle regole del Codice dei contratti tempo per tempo vigente (da ultimo il d.lgs. n. 36/2023). A quest’ultimo riguardo, circa la eventuale gratuità della prestazione, si rammenta l’atto del Presidente ANAC del 02/11/2022, che ha svolto le seguenti considerazioni in ordine alla legittimità della gratuità della prestazione:

- la giurisprudenza (Sent. C. Stato 09/11/2021, n. 7442 e Sent. C. Stato 03/10/2017, n. 4614) ha rilevato in tema di procedure di affidamento di servizi, che, nel quadro costituzionale ed eurounitario vigente, la prestazione lavorativa a titolo gratuito è lecita e possibile e che il ritorno per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità). Resta comunque l’esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte;

- la stazione appaltante, anche ove ritenga di accettare una prestazione finanziariamente gratuita, nel rispetto del principio di concorrenza e al fine di evitare una lesione della par condicio dei potenziali interessati al contratto, deve comunque effettuare una selezione dei potenziali offerenti applicando le regole dell’evidenza pubblica, secondo il sistema selettivo del D. Leg.vo 50/2016;

- conseguentemente, anche al fine di individuare la corretta procedura di gara, l’amministrazione deve procedere alla preventiva determinazione del corrispettivo o equo compenso calcolato ai sensi del D. Min. Giustizia17/06/2016 (Linee guida ANAC n. 1, di cui alla Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416).A tale compenso il concorrente/contraente potrà, se consentito dal bando, eventualmente rinunciare offrendo gratuitamente la propria prestazione se ritiene che il ritorno possa consistere anche in un vantaggio indiretto;

- inoltre, ove il prestatore del servizio abbia inteso acquisire un possibile vantaggio economico nell’esecuzione delle future fasi progettuali, ovvero nell’ottenimento di altri incarichi specialistici, l’amministrazione è tenuta a garantire che le procedure di selezione dei professionisti siano ispirate a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità, senza che l’eventuale concorrente che ha in precedenza reso la propria gratuita prestazione abbia per questo ad avvantaggiarsi a discapito di altri;

- ad ogni modo, la L. 21/06/2022, n. 78, ha inteso restringere la possibilità di richiedere/offrire prestazioni professionali gratuite, prevedendo esplicitamente quale principio da adottare per la redazione della nuova disciplina sui contratti pubblici il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.  

Dunque, nel caso di associazioni, ove non si tratti di prestazioni professionali soggette alla normativa sull’equo compenso, si potrebbe ipotizzare ed ammettere un affidamento diretto di un appalto di servizi di natura gratuita, tenuto conto della soglia teorica dell’importo contrattuale ove fosse a titolo oneroso, applicando, poi, il principio di rotazione degli affidamenti per l’avvenire in caso di nuovi affidamenti dello stesso servizio.

3 novembre 2023          Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2805, sintomo n. 2878

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