Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiUn dipendente a tempo indeterminato deve assistere il proprio figlio di 33 anni ricoverato in ospedale per un grave incidente stradale, a causa del quale dovrà rimanere ricoverato a lungo e a cui seguirà una lunga convalescenza. Lo stesso dipendente, avendo quasi terminato i giorni di congedo ordinario dell’anno corrente a lui spettanti, chiede se è possibile avere in donazione le cosiddette “ferie solidali” da altri suoi colleghi.
L’attuale disciplina delle ferie solidali è disciplinata dall’art. 30 CCNL 21 maggio 2018, disposizione vigente in quanto non disapplicata dal CCNL 16.11.2022, che dispone quanto segue: "(…) il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28."
Quindi, l’unica fattispecie prevista dal contratto di cessione delle ferie è quella dell’assistenza a figli minori.
Pertanto, il dipendente dell’Ente, al fine di poter assistere il proprio figlio maggiorenne durante il lungo ricovero e la successiva relativa convalescenza, potrà ricorrere agli altri istituti previsti dalla contrattazione; in particolar modo l’aspettativa per motivi personali e familiari, risulta essere la più indicata rispetto alle esigenze di assistenza descritte nel quesito.
Difatti, l’art. 39 CCNL 21.05.2018, norma anch’essa vigente in quanto non disapplicata dal nuovo CCNL, prevede che al dipendente possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità per una durata complessiva di dodici mesi, nell’arco di un triennio. Tali periodi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
3 novembre 2023 Manuel Casoni
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6560, sintomo n. 6664
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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