Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIn un comune in piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL, una sua partecipata, di cui è proprietario al 100%, ha approvato nel 2023 il bilancio 2022 chiudendo con una perdita che ha stabilito di recuperare in 5 anni, usufruendo della facoltà prevista dall'art.3, comma 9, del D.L.198/22. Si chiede se il comune, nell'approvazione del consuntivo 2023, dovrà accantonare l'importo della perdita al 100% oppure potrà agire nelle medesime modalità della partecipata. Si precisa che l’ente è in disavanzo.
Preliminarmente si osserva che l’articolo 3, comma 9, del d.l. n. 198/2022 (c.d. milleproroghe) ha posticipato al 31 dicembre 2022 la applicazione dell’articolo 6, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge n. 40/2020, in forza del quale nel caso di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022:
- non si applicano gli articoli del codice civile ivi indicati in caso di riduzione di oltre un terzo del capitale sociale (comma 1);
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo (comma 2).
Per quanto concerne l’obbligo di accantonamento da parte del comune partecipante, esso è previsto dall’articolo 21, comma 1, del d. lgs. n. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate) per ciascun esercizio in cui le società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione; al riguardo la Corte dei conti ha evidenziato che “” … La ratio del sistema delineato dal legislatore, consistente in un meccanismo di correlazione fra le perdite di gestione subite dalle società e la contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni controllanti …… consiste nella salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali attraverso la loro responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate e la costante verifica delle possibili ricadute della gestione di queste ultime sui propri bilanci … “” (CdC Sicilia n. 119/2019; n. 25/2021).
Non essendo prevista normativamente alcuna deroga o eccezione in ordine all’obbligo di accantonamento sopra ricordato né per gli enti in riequilibrio finanziario né per quelli in disavanzo, si ritiene che l’Ente debba procedere a detto accantonamento in misura pari al complessivo risultato negativo della partecipata.
3 novembre 2023 Ennio Braccioni
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