Richiesta di un cittadino che chiede di identificare chi, oltre alla madre, egli presume dimorare presso l'abitazione
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiSi chiede un parere in merito al funzionario del Comune competente al rilascio dello stallo di sosta da asservire al veicolo della persona diversamente abile presso la propria abitazione.
Lo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone disabili è realizzabile previa apposita ordinanza di viabilità istitutiva ai sensi degli articoli 5 e 7, codice della strada (se si tratta di stallo all’interno del centro abitato).
Ora, l’articolo 388, comma 5, regolamento di esecuzione c.d.s. specifica che:
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
Per cui si evidenzia che lo stallo da assegnare ad un singolo soggetto è anche esso chiaramente assoggettato ad ordinanza di viabilità, da parte del Comune.
Chi adotta il provvedimento?
Il decreto legislativo n. 267/2000, il c.d. TUEL, attribuisce autonomia organizzativa all’interno degli enti locali, per cui sarà l’organizzazione degli uffici stabilita dal singolo Comune che avrà attribuito ad uno specifico ufficio (Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Ufficio Viabilità, o altro) la specifica competenza all’adozione delle ordinanze di viabilità di cui al codice della strada.
Nel caso in cui il soggetto interessato sia proprio il funzionario responsabile del procedimento di rilascio delle suddette autorizzazioni, ci si dovrà appellare sempre all’organizzazione degli uffici, per cui sarà stato previsto il c.d. sostituto del funzionario responsabile, nel caso in cui quest’ultimo non possa (perché assente, perché incompatibile) adottare il provvedimento finale. Se il sostituto non sia stato formalmente individuato, la competenza torna in capo al Segretario Comunale /Direttore Generale, che è il Responsabile dei funzionari responsabili, e quindi li sostituisce nell’adozione dei provvedimenti, nel caso in questi siano impossibilitati.
3 novembre 2023 Marco Massavelli
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2804, sintomo n. 2876
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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