Deroga al divieto di risoluzione unilaterale e arrotondamento all’unità superiore
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel caso in cui al 01-01-2023, in una ex categoria risultavano in servizio n. 4 dipendenti mentre alla data di sottoscrizione del CCDI risultavano in servizio n. 3 dipendenti, si chiede come effettuare il calcolo degli aventi diritto alla progressione orizzontale e come opera l'arrotondamento.
1) L’arrotondamento degli aventi diritto opera sulla base della regola fissata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’allegato alla Circ. n. 15/2019:
“(…) rapporto fra (…) (PEO effettuate) e (…) (dipendenti che hanno concorso alle PEO); tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%”.
Ad es.: se nell’Area degli Istruttori hanno titolo a partecipare alla selezione 5 dipendenti, il differenziale potrà essere attribuito a tre dipendenti (5/2=2,5, da arrotondare per eccesso a 3);
Il rapporto va calcolato per ciascuna Area e in caso di un solo dipendente nell’Area si procede all’attribuzione del differenziale stipendiale posto però che il rispetto del 50% va garantito anche complessivamente a livello di ente.
2) L’art. 14, c. 2, dispone:
“possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.”
Inoltre, il comma 3 dispone:
“3. La progressione economica di cui al presente articolo è (…) attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo (…)”.
Ne segue che a una progressione nell’area che decorre dal 1° gennaio 2023 possono partecipare i dipendenti che hanno ottenuto l’ultima progressione orizzontale prima del 1° gennaio 2020.
Sull’inclusione o esclusione del personale che nel frattempo è cessato il contratto non dice nulla.
Spetta dunque alla contrattazione decentrata indicare a chi è rivolta la procedura: solo al personale dipendente al momento della sottoscrizione del contratto decentrato, anche al personale in servizio al 1° gennaio 2023 ma non al momento della sottoscrizione del contratto, ecc.).
In via generale e prudenziale, nel caso in cui la contrattazione non si pronunci sul punto, pare opportuno che anche il personale cessato dopo la data di decorrenza della progressione (1° gennaio 2023) possa candidarsi alla selezione.
Nel caso descritto nel quesito, ciò non varierebbe il numero dei differenziali attribuibili poiché, seguendo la regola citata al punto 1), il 50% di 4 è 2 e il 50% di 3 (1,5) sarebbe comunque arrotondato a 2.
3 novembre 2023 Massimo Monteverdi
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