Iscrizione anagrafica di cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto e ricevuta della richiesta di rinnovo

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
07 Novembre 2023

iscrizione anagrafica di cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto e ricevuta della richiesta di rinnovo

 

Risposta

Il caso oggetto del quesito rientra nella previsione della Direttiva del Ministro dell’interno del 5.8.2006 e della circolare n. 42 del 17.11.2006. In applicazione della citata direttiva e della successiva circolare, i cittadini stranieri non ancora iscritti in APR, in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, devono essere considerati regolarmente soggiornanti.

Perciò, potranno essere iscritti in anagrafe dietro esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo e della fotocopia del titolo scaduto.

Chiarificatore, a tale proposito, quanto previsto nella citata Direttiva del Ministro dell’interno del 5.8.2006, secondo cui il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del Permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, se:

  • la domanda di rinnovo è stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;
  • è stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo (adempimento di competenza della Questura);
  • è stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Più in dettaglio, la Circolare Ministero interno n. 42 del 17.11.2006 precisa che si può procedere all’ iscrizione anagrafica nei confronti dei cittadini extracomunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente o cancellati per irreperibilità e ricomparsi successivamente a condizione che:

  • la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso,
  • sia stata rilasciata dall’ ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
  • codesto ufficio, a fronte della documentazione esibita dall’interessato, abbia verificato che la domanda di rinnovo sia stata presentata tempestivamente e cioè entro 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso.

I ritardi, per quanto giustificati, da parte delle Questure non possono pregiudicare il diritto di soggiorno di chi ha ottemperato correttamente alle previsioni normative.

3 Novembre 2023          Liliana Palmieri

 

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