Requisiti per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario familiare (coniuge) della cittadina italiana
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino è appena uscito dal carcere, in cui era detenuto dal 2017, e richiede il rilascio della carta d'identità (in quanto la sua è scaduta nel 2019 mentre era in carcere) e l’iscrizione come senza fissa dimora.
Il signore è nato in un altro Comune ed è stato residente altrove fino al 2016, fino a quando non è stato cancellato per irreperibilità.
Si chiede se sia possibile rilasciare la carta di identità nonostante non abbia documenti di identità validi e se si possa iscrivere come cittadino senza fissa dimora.
Abbiamo due problemi: l’identificazione del cittadino al fine del rilascio della carta d’identità elettronica e l’iscrizione anagrafica.
Per quanto riguarda il primo occorre ricordare che l’articolo 288 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, stabilisce che chi richiede il rilascio della carta d’identità è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.
Il successivo articolo 289 stabilisce al comma 7 che "la carta di identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull'identità della persona richiedente [nel senso dell'intestatario del documento, ndr], da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.".
Non ci sono modalità prefissate per acquisire la certezza sull'identità di una persona cui rilasciare il documento, il responsabile della pratica si regola di volta in volta, a seconda delle situazioni che gli si presentano ma solitamente per identificare una persona priva di documenti ci possono essere quattro soluzioni praticabili: la prima la conoscenza personale da parte dell’operatore anagrafico, la seconda il ricorso al cartellino della carta d’identità da richiedere preventivamente al Comune che l’ha rilasciato per ultimo, la terza è l’identificazione a mezzo di polizia ed infine, la quarta, l’identificazione a mezzo di testimoni fidefacenti.
L’identificazione a mezzo di testimoni fidefacenti è una modalità risulta particolarmente rischiosa e, pertanto, la poniamo all’ultimo posto. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge sul notariato (Legge 16 febbraio 1913, n. 89), che all’articolo 49 prevede che il notaio, in caso di mancanza di documenti “può avvalersi di due fidefacenti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”. È quindi indispensabile che i due testimoni siano conosciuti dal pubblico funzionario incaricato del rilascio della carta. In aggiunta, come riferiva una nota della Prefettura di Siena (prot. 6149/2011), “la responsabilità, nella circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad eventuali “falsi” testimoni, anche al funzionario comunale”.
Eseguita l’identificazione occorre sistemare la posizione anagrafica.
Il nostro ordinamento anagrafico in sostanza prevede 3 diversi criteri per individuare il comune competente alla registrazione anagrafica: il primo e, in assoluto, il più ricorrente è il comune di dimora abituale. Non è un caso che l'articolo 3 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, precisi che "Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune".
Il secondo criterio è l'iscrizione nel comune di domicilio e si applica nei casi in cui l'interessato non abbia in alcun comune quella dimora abituale che rappresenta la condizione ordinaria della stragrande maggioranza della popolazione; ultimo e di natura assolutamente residuale il criterio della iscrizione nel comune di nascita.
Questa premessa è indispensabile per impostare correttamente i termini della questione, in quanto se non è possibile procedere all’iscrizione “per residenza” in quanto non ha una dimora abituale occorre procedere all’iscrizione per “domicilio”.
Come specificato nell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.”
Nella nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recita “ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”.
Inoltre l’articolo 3, comma 39, della Legge 15 Luglio 2009, n. 94, ha aggiunto un quarto comma all’articolo 2 della Legge anagrafica, prevedendo l’istituzione “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema Ina-Saia”.
In base alla nuova normativa cambiano, dunque, le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, per le quali viene introdotto l’obbligo di fornire all’ufficiale d'anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”.
Prima del luglio 2009, eleggere domicilio ai fini anagrafici era sempre stata una scelta libera, esclusiva e incondizionata del richiedente che fosse privo di una dimora stabile; a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, non basta quindi scegliere un comune di residenza, ma occorre anche dimostrare che la scelta è motivata dalla presenza sul territorio comunale di propri “affari ed interessi” che giustifichino l’iscrizione anagrafica.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 2009 sottolinea che la persona senza dimora, “……. all’atto della richiesta di iscrizione deve fornire “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”. La norma, che si applica alle nuove iscrizioni, intende evitare che all’iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione di irreperibilità dell’interessato”.
Il “domicilio” non dovrà essere confuso con la “residenza”; di conseguenza gli accertamenti che l’ufficiale d’anagrafe dovrà disporre non possono riguardare il possesso della dimora abituale; caso mai, potrà rendersi necessario accertare l’effettiva mancanza di una dimora abituale, in quanto, come è noto, tutti coloro che hanno una dimora abituale sono obbligati ad essere iscritti nel luogo in ci si ha la dimora abituale, se necessario anche con provvedimento d’ufficio.
Ciò che può e deve essere accertato per la persona senza fissa dimora è il “domicilio” e cioè la sussistenza nel Comune del “centro principale dei propri affari e interessi”, secondo la definizione data dall’articolo 43 del Codice Civile.
Si ricorda in particolare la pronuncia della Corte di Cassazione Civile 20 luglio 1999, n. 775 secondo cui “Col domicilio si intende il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari”.
Qualora il richiedente non sia in grado di fornire alcuna dimostrazione accertabile del proprio domicilio nel Comune, avrà diritto all’iscrizione anagrafica nel comune di nascita o, a cascata, nel comune di nascita del padre, della madre se non è nato in Italia oppure, quale extrema ratio, nell’apposito registro istituito presso il Ministero dell’Interno.
Ai fini della dichiarazione di elezione di domicilio consiglio di adattare il modulo ministeriale inserendo la seguente dicitura dopo le generalità del dichiarante per permettere all’interessato di dichiarare all’ufficiale d’anagrafe il domicilio nel comune:
"..... CHIEDE l’iscrizione anagrafica in questo Comune e a tal fine DICHIARA
- di non avere dimora abituale/stabile in alcun comune e di trovarsi in condizione di persona senza fissa dimora per i seguenti motivi :……………………………………………
- di avere il domicilio in questo comune e di fornire all’ufficio di anagrafe i seguenti elementi e informazioni necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilirne l’effettiva sussistenza: ……………………...........
(oppure)
- di non essere in grado di dimostrare l’effettiva esistenza di un domicilio accertabile in alcun comune e quindi di avere diritto all’iscrizione anagrafica in questo Comune, in quanto ……………………… (comune di nascita o comune di nascita del padre o della madre).
Eseguita la registrazione anagrafica si potrà procedere all’emissione della carta d’identità elettronica.
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