Retribuzione da recuperare in caso di ore non lavorate

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
06 Novembre 2023

Ad un dipendente che percepisce l'indennità di posizione occorre procedere al recupero di ore non lavorate per errata/omessa timbratura di alcuni giorni nei mesi passati che hanno determinato un certo debito orario. Si chiede se l'importo da recuperare vada determinato applicando la tariffa che considera anche la retribuzione di posizione oppure la tariffa che prende a riferimento solo gli importi contrattuali base.

Risposta

Posto che l’ente potrebbe concordare con il lavoratore il recupero delle ore non lavorate aggiungendole al monte ore settimanale, se si sceglie di procedere con la trattenuta, essa va operata al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, come da giurisprudenza consolidata che di seguito si cita.

  • TAR Toscana (sent. n. 858/2017): “se il datore di lavoro è debitore di cento, ma tale debito si riduce a cinquanta per effetto del c.d. cuneo fiscale, il lavoratore che abbia percepito erroneamente (ad esempio per una duplicazione di pagamenti) cinquanta, non è certo tenuto a restituire l’importo del suo credito lavorativo astratto, cioè cento.” e inoltre “ la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le sole somme effettivamente “pagate” (come recita l’art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).
  • Corte di Cassazione (sent. n. 18674/2014): “(…) salvo il caso in cui il sostituito abbia provveduto direttamente a chiedere il rimborso dell'indebito fiscale, va escluso dal calcolo, di quanto il prestatore di lavoro deve restituire al datore di lavoro per importi retributivi indebitamente percepiti, la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria, potendo il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, chiedere il rimborso alla Amministrazione finanziaria dell'imposta non dovuta. Relativamente ad indebiti contributi previdenziali, nella citata sentenza, questa Corte ha, altresì, precisato che l'unico soggetto legittimato a chiederne il rimborso, anche per la quota a carico del lavoratore, è il datore di lavoro con la conseguenza che pure di tali contributi non si deve tenere conto nel calcolo di quanto il lavoratore deve restituire a titolo di retribuzione corrispostagli indebitamente.”

Quanto agli elementi della retribuzione da recuperare, si ritiene che si debba comprendere anche l’indennità di posizione, in considerazione del fatto che si tratta di un emolumento erogato su base mensile e che il dipendente in oggetto non è un dirigente e dunque l’orario settimanale deve essere comunque rispettato.

2 novembre 2023           Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6554, sintomo n. 6659

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