Formazione Suppletiva Co.A. Comunicato primo modulo semestrale anno 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede quale sia, alla luce dell'articolo 57 del CCNL 16/11/2022, la modalità di calcolo per il rimborso delle spese sostenute da un dipendente pubblico che utilizza il proprio mezzo per frequentare un corso di formazione in località diversa dalla ordinaria sede di servizio.
Alla fattispecie illustrata nel quesito, posto che si deve trattare di formazione prevista dall’apposito piano comunale o comunque a carico del bilancio dell'ente, si deve appunto applicare l’art. 57, CCNL 16.11.2022, in relazione alle singole situazioni applicabili al caso concreto.
Si veda innanzitutto l’art. 55, c. 6, CCNL 16.11.2022:
“6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione."
Si riepilogano pertanto le disposizioni contrattuali sul trattamento di trasferta contenute nell’art. 57 citato:
“1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: (…)
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica”;
b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi;
c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite, per i predetti pasti, di complessivi € 44,26;
d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26;
e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 35 (Servizio mensa e buono pasto) del presente contratto;
f) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c).
g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;
2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.”
2 novembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6552, sintomo n. 6656
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Ministero dell’Interno Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 4 giugno 2025
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