Utilizzo avanzo libero per finanziare spese per accatastamento immobili comunali
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiPoiché il nostro strumento urbanistico prevede interventi o recupero del fabbricato collabente, è corretto considerare gli F/2 come aree edificabili? Questo anche quando l'unità collabente è posta in area agricola?
Quali sentenze depongono a favore di questa interpretazione?
I fabbricati collabenti, classificati nella categoria catastale F/2, essendo fabbricati fatiscenti e privi di rendita catastale, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, non determinano alcun obbligo di versamento ai fini dell’IMU. In mancanza dell’attribuzione di rendita, infatti, la base imponibile è azzerata, dovendosi ritenere esclusa l’assoggettabilità ai tributi anche sull’area sottostante. L’esonero dagli obblighi di versamento cessa quando si provvede alla demolizione totale dell’unità collabente, con il ritorno alla tassazione ai fini IMU e TASI dell’area edificabile sottostante.
Tale orientamento è stato definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5166/2013 e recentemente è stato confermato con le sentenze n. 23801 e n. 17815 del 2017, nelle quali viene chiarito che tali immobili finché non siano demoliti non consentono di assoggettare a tassazione l’area edificabile sottostante e non possono essere ricondotti nella categoria dei fabbricati ordinari.
2 novembre 2023 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 961, sintomo n. 1004
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte Costituzionale – Sentenza 17 aprile 2025, n. 49 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Ministero dell’Economia e delle Finanze – 15 aprile 2025
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