Conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 – corretta applicazione dell’art. 79, comma 1, lett. b) del nuovo CCNL 16.11.2022
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede come si conteggiano i giorni di malattia ai fini del comporto nel caso di assenza continuativa (es. mese intero) di un dipendente in part-time verticale che lavora 4 giorni su 5 nel caso in cui i giorni lavorativi siano il venerdì, sabato, domenica e lunedì. È possibile spiegare con un esempio quali siano i giorni di malattia da considerare ai fini del comporto, nel caso in cui il dipendente si assenti continuativamente per un intero mese?
Com’è noto, l’art. 36, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.”
L’art. 62, c. 9, CCNL 16 novembre 2022 chiarisce:
“9. (…) I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia (…)”.
Quindi, il calcolo del periodo di comporto per i dipendenti in part time verticale si effettua in proporzione ai giorni lavorati nell’anno.
Anche l'orientamento applicativo ARAN RAL-569 (non recente, ma coerente con la disposizione contrattuale) conferma quanto segue:
“(…) in caso di part-time verticale tutte le diverse forme di assenza si riducono in proporzione al numero di giornate di lavoro prestate nell'anno, comprese quelle per malattia.
Pertanto, sarà necessario riproporzionare sia il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall’art. 21 del CCNL del 6.7.1995 sia l'arco temporale di riferimento entro il quale computare il periodo stesso di conservazione del posto sia i periodi di retribuzione intera e ridotta di cui al comma 7 del citato art.21.
In conseguenza di tale riproporzionamento del periodo massimo di conservazione del posto, ai fini della verifica del suo eventuale superamento si computano solo i giorni di malattia del lavoratore coincidenti con quelli nei quali, in base all'articolazione dell'orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa.
Nel caso prospettato (prestazione per tre giorni settimanali) si dovranno considerare solo i giorni di malattia corrispondenti ai giorni di ogni settimana in cui il lavoratore deve rendere la sua prestazione; nel caso in cui, nel giorno stabilito per la ripresa dell'attività lavorativa (ad esempio il lunedì), il lavoratore si assenti di nuovo per malattia, nel computo del periodo di comporto si dovrebbe tenere conto anche dei giorni del sabato e della domenica, in virtù della presunzione di continuità della malattia costantemente affermata dalla giurisprudenza, anche al fine di evitare sia situazioni di disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato sia comportamenti non corretti dei lavoratori a tempo parziale che, attraverso opportuni calcoli, potrebbero assentarsi per lunghi periodi di tempo. Tuttavia si deve evidenziare che la stessa giurisprudenza (Cass.Civ., sez.lav., 18.10.2000, n.13816; Cass.Civ., sez.Lav., 14.12.1999, n.14065; App.Torino, 19.6.2000), anche con riferimento al periodo di comporto del dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, ammette con uguale costanza che tale presunzione di continuità opera solo in mancanza di prova contraria che è onere del lavoratore stesso fornire.”
Nel caso illustrato nel quesito, il dipendente lavora il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì.
Tuttavia, se il certificato medico copre un mese intero, i giorni da conteggiare saranno 30 o 31, in virtù della presunzione di continuità sopra citata.
Se invece il certificato coprisse i giorni dal venerdì al giovedì successivo e il lavoratore riprendesse il lavoro il venerdì, si conterebbero solo quattro giorni, cioè quelli in cui avrebbe dovuto lavorare.
30 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6545, sintomo n. 6649
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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