La convenzione tra due enti per l’utilizzo di un dipendente per una parte del tempo di lavoro d’obbligo definisce, oltre a: tempo di lavoro in assegnazione, ripartizione degli oneri finanziari e ogni altro aspetto utile per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, anche la sua durata e le modalità per il recesso da parte degli enti convenzionati.
Se uno dei due enti intende coprire il posto ora occupato dal lavoratore a scavalco con un dipendente a tempo pieno può, nelle more dello scioglimento della convenzione:
- bandire un concorso pubblico;
- pubblicare un bando di mobilità esterna;
- convenzionarsi con un altro ente per utilizzare una graduatoria approvata e ancora valida per un profilo professionale equivalente.
Ciascuna di queste modalità è legittima, posto che in prima battuta l’ente deve verificare la disponibilità di spazi finanziari adeguati a sostenere l’assunzione a tempo pieno e indeterminato.
Se la scelta dell’ente ricade sul bando di mobilità, esso dovrà prevedere un trattamento economico pari a quello di accesso all’Area (in questo caso, l’Area dei Funzionari ed EQ).
Una volta conclusa la procedura, però il lavoratore idoneo stipulerà un contratto con un trattamento economico fondamentale pari a quello in godimento nell’ente di provenienza.
Se, cioè, il lavoratore proveniva da una categoria economica D4, ad esempio, ritroverà nel trattamento economico del comune di destinazione l’identico tabellare.
Si veda a proposito la Cassazione (ord. n. 18974/2023) che ha chiarito quanto segue:
“l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’Amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera”.
27 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6524, sintomo n. 6628