Ripartizione quota salario accessorio per servizio associato polizia locale
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel mio Comune vi sono agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato con 37/46 mesi di servizio, possono essere stabilizzati oppure si deve chiamare dalla graduatoria in essere presso lo stesso Comune a tempo indeterminato? La stabilizzazione è obbligatoria?
La stabilizzazione di personale a tempo determinato non è un obbligo per le Amministrazioni.
Le norme che disciplinano tale istituto (tranne quelle eventualmente approvate da singole Regioni nei riguardi di LSU/LPU interamente finanziati da risorse extra-comunali) ne fanno dipendere l’applicazione innanzitutto dalla disponibilità di risorse finanziarie per assunzioni a tempo indeterminato, che rappresenta comunque il presupposto per poter attivare la procedura.
Le norme attualmente in vigore prevedono due diverse modalità di stabilizzazione:
1) La prima è prevista dall'art. 3, c. 5, D.L. n. 44/2023:
“5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.”
2) La seconda è prevista appunto dall'art. 20, c. 1, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:
“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”
L’ente, perciò, dopo aver accertato la disponibilità di spazi finanziari per assunzioni a tempo indeterminato, verificherà in capo ai dipendenti interessati la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e avrà la facoltà di procedere alla stabilizzazione prescelta.
26 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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