Notifica ordinanza di revoca di inagibilità di un fabbricato a un destinatario residente nel Regno Unito

Risposta del Dott. Stefano Paoli

Quesiti
di Paoli Stefano
28 Ottobre 2023

Questo ufficio deve notificare un'ordinanza di revoca di inagibilità di un fabbricato a un destinatario residente nel regno unito. Si chiede di conoscere le modalità di effettuazione della suddetta notifica.

Risposta

Innanzitutto, va ricordato che il Regno Unito, a seguito del referendum di qualche anno fa, non fa più parte dell’Unione Europea e, pertanto, non è più possibile, per quanto riguarda le notifiche applicare le norme comunitarie. Infatti, prima della Brexit era vigente e quindi trovava applicazione il Regolamento UE del Consiglio n.1393/2007 che abrogava il precedente Regolamento n. 1348/2000 e che aveva come oggetto le notifiche degli atti giudiziari in materia civile e commerciale.

Sostanzialmente la situazione attuale non è cambiata rispetto a quando il Regno Unito faceva ancora parte dell’Unione in quanto anche se il Regolamento era stato aggiornato al fine di semplificare la notifica sia materialmente sia in relazione ai tempi di notifica, purtroppo risultava in ogni caso ancora piuttosto lacunoso nell’interpretazione dell’art. 15. relativo alla possibilità della notificazione diretta, nel Regno Unito. Da qui, si avevano spesso criticità nel rapporto fra quanto disposto dal Regolamento UE cit. e la Convenzione dell’Aja del 1965 che gli inglesi invece volevano applicare.

Quindi attualmente la procedura, di norma, è la seguente:

  1. far tradurre l’atto da notificare e asseverare (a meno che il ricevente non sia di lingua italiana; in questo caso specificare nell’atto) Si omette la traduzione per la notifica ai sensi del Regolamento Europeo 1393 del 2007 n.14 se il/la destinatario/a dell’atto sia cittadino/a italiano/a.
  2. redigere la seguente relata:

“io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso l’U.N.E.P. del Tribunale di ……. richiesto dal. ……………………………, ho notificato quanto sopra a …………………, residente in …., Regno Unito e ciò ho eseguito mediante invio all’Autorità Centrale competente per le notifiche nel Regno Unito

THE SENIOR MASTER FOR HE ATTENTION OF THE FOREIGN PROCESS DEPARTMENT (ROOM E10), ROYAL COURT OF JUSTICE, STRAND LONDON WC2A 2LL, UNITED KINGDOM.

  1. Allegare il modulo “DEMANDE AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L’ETRANGER D’UN ACT JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE REQUEST FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE ALL’ESTERO DI UN ATTO GIUDIZIARIO O EXTRAGIUDIZIARIO Convention relative à la signification et à la notification à l’entrager des actes judiciaries ou extragiudiciairis en matière civile ou commerciale, signée a La Haje le 15 novembre 19 Convention on the service abroad of judicial and extraiudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague on 15 th November 1965. Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata a L’Aja il 15 novembre 1965.
  2. Consegnare all’Ufficiale Giudiziario un originale oltre una copia per Autorità Centrale e un’ulteriore copia per l’Ufficiale Giudiziario e far inviare il plico a mezzo posta.
  3. attendere la restituzione della certificazione di avvenuta notifica da parte dell’Autorità Centrale Inglese.

 

Quindi si consiglia di fare riferimento a

  1. alla convenzione dell’Aja del 15 novembre del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale​;

United Kingdom – Central Authority & practical information (Autorità Centrale Regno Unito).

  1. alla convenzione italo-britannica per l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932);

Pur tuttavia, qualora il destinatario dell’atto, sia un cittadino italiano residente nel Regno Unito si può notificargli l’atto secondo quanto dispone l’art. 37 del D.lg. 3 febbraio 2011, n. 71 e cioè tramite l’autorità consolare italiana.

25 ottobre 2023             Stefano Paoli

 

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