Corresponsione della quota di retribuzione a carico del Ministero dell’Interno per segretario in disponibilità
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi sottopone il caso di dirigenza settore tecnico per il 2023: Per i primi 6 mesi c’è un dirigente titolare, che è cessato in data 30/06/2023 per pensionamento, e per i successivi 6 mesi vi è un dirigente di altro settore ad interim fino al 31/12/2023.
Si chiede conferma che la retribuzione di risultato 2023 spetti al 100% al dirigente titolare cessato (sulla base della valutazione) e che l'incarico ad interim venga attribuito a titolo di retribuzione di risultato, escludendo quindi altri compensi per l'altro dirigente.
L’art. 58, c. 1, CCNL 17.12.2020 dispone:
“1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico.”
Si conferma, perciò, che il dirigente incaricato ad interim ha diritto solo a una retribuzione di risultato (comunque soggetta a valutazione da parte degli organi competenti) definita in percentuale dalla contrattazione integrativa sulla base della retribuzione di posizione del dirigente assente.
Come precisato dall’ARAN (orientamento applicativo AFL-43):
“Evidentemente l’importo della retribuzione di risultato che sarà effettivamente erogato al dirigente terrà conto, secondo le regole generali, della valutazione complessiva dei risultati conseguiti dallo stesso nell’espletamento degli incarichi allo stesso conferiti.
Sulla base di criteri autonomamente determinati, quindi, l’ente procederà alla valutazione annuale dei risultati conseguiti dal dirigente interessato anche con riferimento all’incarico di cui sia titolare ad interim, tenendo conto ovviamente della effettiva partecipazione da parte dello stesso al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascuna posizione dirigenziale (quella di cui sia titolare e quella oggetto dell’interim).”
Per quanto riguarda la retribuzione di risultato da assegnare al dirigente cessato per pensionamento, l’art. 30, c. 1, CCNL 17.12.2020 prevede:
“1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.”
L’ARAN (orientamento applicativo AII49) ha chiarito che:
“La retribuzione di risultato (…) non è direttamente collegata alla presenza in servizio.
Si tratta, infatti, di un emolumento da corrispondere solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione (…).
Pertanto, l’Ente deve comunque procedere alla valutazione annuale dei risultati conseguiti dal dirigente, (…) solo dopo tale valutazione si potrà determinare l’eventuale conseguente riduzione del compenso da corrispondere (...)."
24 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6513, sintomo n. 6617
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 12 giugno 2025 – Id: 34539
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 12 giugno 2025 – Id: 34552
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di Cassazione sezione lavoro, pronunce nn. 4574, 4797 e 13661
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