Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiVorrei un’informazione riguardo la legge 53/2000 relativamente ai 3 giorni di congedo retribuito per grave infermità certificata del coniuge o del parente entro il secondo grado. Quando si possono concedere? È prevista una condizione di eccezionalità e bisogna fruirne entro 7 giorni dall'evento?
L’art. 4, c. 1, L. n. 53/2000 dispone: “1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.”
In attuazione della norma, l’art. 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278 chiarisce: “2. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.”
La grave infermità dovrà perciò essere debitamente documentata dalle autorità sanitarie competenti.
Inoltre:
“3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.”
E comunque possibile applicare il comma 4: “4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici."
Infine, l’ARAN ha precisato nell’orientamento applicativo RAL-815 che tali permessi “sono concessi solo in presenza degli eventi espressamente e tassativamente indicati nella stessa norma legale e rappresentano un diritto per il lavoratore (per cui l’amministrazione non può rifiutare la fruizione anche in presenza di precise esigenze organizzative)”.
24 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6511, sintomo n. 6615
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, parere 3218
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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