Variazione di bilancio di esigibilità secondo il TUEL e il D.Lgs. n. 118/2011

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
26 Ottobre 2023

Si chiede di sapere, anche con un esempio pratico, la differenza fra una variazione di esigibilità adottata ai sensi dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e una adottata ai sensi dell'art 175 comma 5 quater lettera b del TUEL (ad eccezione della competenza ad adottare l'atto).

Risposta

L’art. 175, c. 5-quater, lett. b), TUEL dispone:

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (…)

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5 (NdR: in realtà comma 4), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

L’art. 3, c. 4, D.Lgs. n. 118/2011 dispone:

“(…) Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. (…)"

Come chiarito da Arconet in un esempio contenuto nella risposta a specifico quesito:

Opera pubblica avviata nel 2020 con cronoprogramma di spesa tra 2020 e 2021, per la quale, alla fine del 2020 non sono stati registrati impegni, ma sono verificate le condizioni che consentono la conservazione del FPV. 

All’inizio del 2020, si presenta la necessità di affidare urgentemente un incarico di analisi strutturale dell'edificio in manutenzione.

Secondo il cronoprogramma inziale l’incarico di analisi strutturale dell’edificio doveva svolgersi nel 2020, conseguentemente la relativa spesa era stanziata nell’esercizio 2020.

Per consentire nel 2021 la registrazione della spesa concernente l’affidamento dell’incarico è necessario variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra l’esercizio 2020 e 2021 e l’importo del FPV di spesa 2020 e del FPV di entrata del 2021”.

Ne segue che, se al termine dell’esercizio 2020, fosse stato già chiaro che era necessario modificare il crono-programma dell’opera, il responsabile finanziario o il responsabile della spesa avrebbe potuto effettuare, fino al 31 dicembre 2020, le variazioni necessarie tra gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati del bilancio 2020-2022, in attuazione dell’art. 175, c. 3, lett. f).

Se, invece, tali variazioni si possono effettuare solo nell’esercizio 2021, siamo di fronte a una variazione di esigibilità che riguarda l’esercizio precedente (2020) e come tale è di competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 3, c. 4, D.Lgs. n. 118 del 2011.

24 ottobre 2023             Massimo Monteverdi

 

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