Innanzitutto, l’art. 1, c. 2, D.M. 30 dicembre 2022, recante "Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all’anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR" dispone:
"2. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al capitolo 3560, capo XIV, art. 3 «Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 31-bis Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare annualmente i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, del permanere del requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR".
Successivamente, l’art. 3, c. 2, D.L. n. 44/2023 ha disposto:
“2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023.”
Ad oggi, dunque, è consentito utilizzare i fondi 2022 e 2023 entro il 31 dicembre 2023 e non oltre.
23 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6492, sintomo n. 6596