Finanziamento PNRR: reimputazione dell'entrata e della spesa se l'obiettivo si raggiunge nell'anno successivo allo svolgimento della prestazione

Risposta del Dott. Matteo Barbero

Quesiti
di Barbero Matteo
24 Ottobre 2023

Nell'anno 2023 è stato concesso al nostro Ente un finanziamento PNRR Digitale (misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici) per € 79.922,00.

Sempre, nel 2023 è stata accertata l’intera somma di € 79.922,00 e impegnato l’importo di € 20.984,00 contestualmente alla stipula del contratto.

Inoltre, si presume che la prestazione relativa al servizio venga svolta entro l’anno. Ma, visto che l’obiettivo sarà raggiuto solo nell’anno 2024, ci chiediamo se devono essere reimputate nel 2024 sia l’entrata che la spesa e per quale importo.

Infine, quali riflessi abbia tale operazione sul bilancio di previsione 2024/26 in corso di predisposizione.

Risposta

Si tratta di misure che seguono una logica diversa da quella sottesa agli altri interventi del Piano. In particolare, per esse si applica il sistema “lump sum”: l’erogazione dei fondi avviene per obiettivi (secondo il modello già sperimentato con il Fondo Innovazione) e non anche attraverso la certificazione puntuale della spesa.  Pertanto, la rendicontazione non transita attraverso il sistema Regis, ma deve seguire esclusivamente le modalità indicate negli avvisi. Ad integrazione della verifica del raggiungimento del risultato, ciascun Comune, nella richiesta di erogazione del contributo, dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Pnrr, inclusa la regolare esecuzione da parte del rup. Solo con l’asseverazione del raggiungimento degli obiettivi si concretizza l’esigibilità dell’entrata, per cui nel vostro caso essa deve essere reimputata al 2024. Sulla spesa occorre verificare che l’impegno assunto sul 2023 diventi effettivamente esigibile nel corrente esercizio, nel quale caso dovrà essere coperto con risorse proprie dell’ente che di fatto verranno recuperate l’anno prossimo. In tal caso, nel prossimo esercizio l’ente disporrà di un’entrata destinabile ad finalità di spesa compatibili con le caratteristiche dell’entrata, non necessariamente attinenti all digitalizzazione ma necessariamente di natura non ricorrente. Se invece l’impegno assunto sul 2023 non diventa esigibile entro la fine dell’anno si procederà a reimputare contestualmente entrata e spesa.

20 ottobre 2023             Matteo Barbero

 

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