Responsabilità erariale e funzioni di controllo contabile negli Enti Locali
Brevi appunti sul DDL Camera 1621/ Senato 1457 recante modifiche d’interesse degli EELL
In un Ente di dimensioni demografiche sotto i 3.000 abitanti, siamo presenza di n. 03 personale di categoria D (uno responsabile ufficio economico-finanziario, uno responsabile dell'ufficio tecnico ed infine uno responsabile dell'area amministrativa demografica), quindi personale appartenente ad aree diverse. Fra circa un mese il responsabile dell'area amministrativa demografica andrà in pensione. Nel frattempo a seguito di indizione di bando di concorso a breve sarà assunta una persona cat. C.
Si chiede se è possibile, ma soprattutto legittimo, attribuire alla nuova persona che verrà assunta di categoria C la responsabilità dell'area amministrativo-demografica, pur essendo presente nell'ente altre figure di categoria D.
Secondo l’ARAN (RAL 606), Nei Comuni privi di personale dirigenziale, le strutture organizzative di vertice, espressamente istituite dal regolamento degli uffici e servizi, sono da considerarsi coincidenti con le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999.
Si ricorda anche che:
§ l’art. 8, comma 2 del CCNL del 5.10.2001 ha confermato la prevalenza e l’esclusività della disciplina dell’art. 11 del CCNL 31.31999, per quanto riguarda il vincolo per l’affidamento degli incarichi di posizione organizzativa al personale della categoria D, anche in vigenza dell’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000
§ l’art.15 del CCNL del 22.1.2004 chiarisce definitivamente che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt.8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999. Relativamente a tale clausola contrattuale, nella relazione illustrativa predisposta per la certificazione dei costi del suddetto CCNL del 22.1.2004 da parte della Corte dei Conti, si legge: “In realtà non si tratta di una disposizione innovativa, in quanto il principio era operante anche sulla base di una corretta applicazione delle disposizioni previgenti. Restano confermate, naturalmente, tutte le prescrizioni contrattuali sui criteri e sulle condizioni per l’affidamento degli incarichi di posizione organizzativa e sul sistema delle relazioni sindacali ad essi correlati. Richiamiamo, in particolare la disciplina degli articoli 11 e 16 del CCNL del 31.3.1999, nonché dell’art. 8 del CCNL del 5.10.2001.”.
Quindi, per rispondere al quesito, occorre partire dal sistema organizzativo previsto dall’Ente e cioè verificare se ha previsto l’apicalità nelle figure di categoria D, in ragione dell’ordinamento professionale previsto dal CCNL di categoria e delle responsabilità connesse.
Nel caso specifico si ritiene che in presenza di personale di categoria “D” non risulta possibile attribuire la titolarità di posizioni organizzative a personale di categoria “C” in quanto il comma 3 dell'articolo 11 del nuovo ordinamento professionale prevede l'applicazione della disciplina degli articoli 8 e seguenti ai dipendenti inquadrati nelle categorie C o B, solo in assenza di personale di categoria “D”.
Dunque, se l’ordinamento dell’Ente prevede come apicali categoria D, la categoria C può assumere la responsabilità dell’area solo previa attribuzione di mansioni superiori (secondo la disciplina dell’art. 56 TUPI) e per il tempo occorrente alla definitiva assegnazione della responsabilità ad altra categoria D mediante assunzione dall’esterno, coutilizzo o convenzione con altri enti, salvo diversa organizzazione interna, mediante accorpamento di aree.
Dott. Eugenio De Carlo 14/02/2018
Brevi appunti sul DDL Camera 1621/ Senato 1457 recante modifiche d’interesse degli EELL
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
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