Sulle violazioni fiscali in materia di appalti non definitivamente accertate e la soglia di rilevanza di tali violazioni
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II - Sentenza 29 maggio 2025, n. 995
FISCO OGGI – 20 ottobre 2023
Servizi Comunali Contenzioso tributarioFISCO OGGI
Regolarizzazione violazioni formali, prossima scadenza al 31 ottobre
20 Ottobre 2023
La procedura è percorribile esclusivamente se le inadempienze non incidono sulla determinazione della base imponibile e/o dell’imposta, oppure sul pagamento del tributo
Scade a fine mese la possibilità di sanare, con 200 euro, le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022 e, quindi, non subire l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, da parte dell’Agenzia delle entrate. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del Dl n. 34/2023) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al prossimo 31 ottobre e al 31 marzo 2024.
L’istituto, introdotto dal Bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022), in particolare, consente, a tutte le tipologie di contribuenti, di regolarizzare le violazioni formali, tramite il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Nella pratica
L’adempimento va eseguito utilizzando il modello F24, nel quale deve essere riportato il codice tributo “TF44”, istituito con la risoluzione n. 6/2023 (vedi “Tregua fiscale: pronti i codici tributo per regolarizzare la propria posizione”).
Se le violazioni non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta, è necessario considerare l’anno solare in cui sono state commesse. Per chi ha il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento sana le violazioni riferite al periodo che termina nell’anno solare indicato nell’F24. Quando, invece, nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d’imposta, il pagamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.
Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali, la regolarizzazione si attiva solo se la rimozione avviene entro il termine, non inferiore a 30 giorni, indicato dall’ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.
Infine, la rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.
Le violazioni sanabili
In linea di massima, si tratta di irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.
Sono definibili ad esempio:
E quelle non sanabili
Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, eccetera), non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II - Sentenza 29 maggio 2025, n. 995
TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter - Ordinanza 2 aprile 2025, n. 6562
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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