Distributori carburante

Quesiti
di Fichera Ambrogio
15 Febbraio 2018

Il comune può accettare il collaudo autocertificato per la verifica quindicennale di un distributore di carburante ad uso privato (art.6 legge regionale del Piemonte n.14/2004. Nel caso di ritardo nella richiesta di verifica quindicennale da parte del proprietario dell'impianto di distribuzione carburante ad uso privato cosa deve fare il comune?

Risposta

Come si evince da quanto disposto dal primo comma dell’articolo 6 della legge regionale Piemonte 31/05/2004, n. 14, recante “Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”, le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza “sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale” su richiesta della ditta titolare dell’autorizzazione, da parte di una apposita commissione istituita dal comune e composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco e da un rappresentante dell’ARPA. Pertanto, per la fattispecie della verifica ultraquindicennale è espressamente esclusa la possibilità di fare ricorso all’autocertificazione e alla perizia giurata di un professionista abilitato. La richista deve essere presentata entro la scadenza del termine dei quindici anni dall’ultimo collaudo effettuato. In caso di ritardo il comune interessato deve adottare un provvedimento di sospensione dell’attività di erogazione per mancanza delle verifica di sicurezza prescritta dalla legge, con efficacia sino a quando quest’ultima non venga effettuata, assegnando un termine, che si consiglia di trenta giorni, per la presentazione della richiesta di collaudo.

 

Ambrogio Fichera   13/02/2018

 

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