Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiUn commerciante ha una struttura sviluppata su più livelli. Al primo piano interrato vi è un supermercato con superficie di vendita, mentre al secondo piano interrato vi è la produzione. La struttura risulta priva di parcheggi. Si chiede se tale commerciante può iniziare l'attività di media struttura facendo la concentrazione di due esercizi di vicinato.
Fatto salvo quant’altro eventualmente previsto dallo strumento comunale di intervento per l’apparato distributivo (SIAD), come indicato dall’Articolo 27, comma 1, della Legge Regionale Campania 21/04/2020, n. 7, al comma 4 del medesimo articolo si prevede che “Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio, se concorrono le seguenti condizioni:
a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;
c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;
e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.”.
Se sussistono le condizioni elencate dal su citato comma 4, con particolare riferimento a quanto previsto dalla lettera a), e cioè la concentrazione di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio, può essere concessa l’apertura di una media struttura di vendita, come previsto appunto dal Testo Unico regionale.
Nel quesito è indicato che la struttura immobiliare in interesse è sprovvista di parcheggi. A tale proposito l’Articolo 35 del Testo Unico, rubricato “Aree di parcheggio degli esercizi commerciali.”, prevede, al comma 1, che “Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista nell’allegato C.”. Il comma 2 del suddetto articolo 35 specifica che “L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.”. Alla suddetta regola generale la norma regionale introduce però una deroga, in quanto, al comma 5 del medesimo articolo, si dispone che “L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a mezzo di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno tre anni, fatta salva diversa disposizione comunale.”.
Si fa presente però che l’Articolo 36 del Testo Unico non inserisce deroghe per le concentrazioni o accorpamento di esercizi esistenti, in relazione alla presenza di aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione di merci. Si consiglia pertanto una verifica congiunta con il competente Ufficio Tecnico.
Verificare la rispondenza della struttura in interesse alle norme di prevenzione incendi, se ricorre quanto previsto dal dal D.P.R. 01/08/2011, n. 151 - Allegato I, attività n. 69.
17 ottobre 2023 Ambrogio Fichera
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