L’art. 80, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b),”.
Ciò significa che, fatto 100 l’importo del fondo costituito ai sensi dell’art. 79, se i differenziali di progressione economica da erogare al personale in servizio nell’anno di riferimento ammontano a 20, quest’ultimo importo è definitivamente accantonato per quell’utilizzo, lasciando il restante 80 a disposizione per le altre destinazioni.
Inoltre, l’art. 80 precisa che: “Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell’anno precedente”.
Ciò significa che le risorse che servivano per finanziare i differenziali di progressione economica del personale cessato nel 2022 rientrano in gioco come risorse da distribuire (incrementano cioè la disponibilità del fondo)
Come ha ricordato l’ARAN: “nel caso di personale cessato dal servizio, l’intera quota delle progressioni economiche allo stesso riconosciute (…) torna nella disponibilità del fondo per altri utilizzi, nel presupposto che tale quota sia stata sempre e interamente posta a carico del fondo."
17 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6478, sintomo n. 6582