Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPer una dipendente si sta valutando una riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 32 ore settimanali.
Si chiede: in termini di previsione quanto questo può incidere sulla maturazione delle ferie e permessi vari?
La riduzione dell’orario di lavoro è disciplinata dall’art. 22, CCNL 1.4.1999.
Essa riguarda i lavoratori adibiti a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale e prevede, a seguito di contrattazione decentrata, una riduzione dell’orario di lavoro fino a 35 ore settimanali.
La fattispecie illustrata nel quesito riguarda, invece, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art. 53, CCNL 21 maggio 2018.
In particolare, l’ente, dopo aver verificato che il numero dei rapporti a tempo parziale non superi il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna Area, rilevata al 31 dicembre 2023, con esclusione delle EQ, riceverà dal dipendente l’apposita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, a cui si risponde entro 60 giorni.
Ai sensi del comma 12 dell’art. 53 citato: “La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.”
Nel caso in cui le 32 ore corrispondano a un orario di lavoro distribuito su tutta la settimana lavorativa (part time orizzontale), ne segue:
- FERIE: nessuna modifica. La dipendente matura lo stesso numero di ferie del personale a tempo pieno;
- PERMESSI: nessuna modifica. La dipendente ha diritto ai permessi previsti dal CCNL nella stessa misura del personale a tempo pieno se il loro utilizzo è previsto in giorni. Qualora, sia previsto un utilizzo in ore, tali permessi vanno riproporzionati alla durata della prestazione lavorativa giornaliera.
Nel caso in cui le 32 ore corrispondano a un orario di lavoro distribuito su alcuni giorni della settimana lavorativa (part time verticale), ne segue:
- FERIE: La dipendente matura un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno;
- PERMESSI: Tale criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio, ivi comprese le assenze per malattia, con l'eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. Inoltre, il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternità e i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
16 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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