Mancata dichiarazione di fallimento all'Ente e offerta del curatore fallimentare di importo inferiore per mancanza di fondi

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
18 Ottobre 2023

In data 09.08.22 riceviamo progetto di riparto di fallimento di cui non avevamo mai avuto notizia. Scopriamo che era compreso un immobile alienato il 21.7.21. Il curatore non ha comunicato nulla ai fini IMU né ha pagato benché il prezzo di vendita fosse sufficiente. Inviamo i conteggi IMU al curatore, il quale continua a non pagare anche contestando conteggi. Oggi in conclusione ci offre una minor somma (non ha altri fondi a disposizione). Il fallimento non è chiuso. Si deve procedere alla notifica avviso al fallimento più azione di responsabilità al curatore? Si deve procedere con una insinuazione al fallimento ultratardiva?

Risposta

L’art. 1 comma 768 della L. n. 160/2019, disciplinante la nuova IMU, prevede una procedura speciale di sospensione dal pagamento dei tributi per il periodo di durata della procedura concorsuale; tale comma, dispone infatti che “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.

In base a tale disposto normativo, il curatore può essere considerato come il responsabile dell’Imposta alla quale è demandato il compito di versare l’IMU entro 90 giorni dalla vendita dell’immobile in questione. Ciò significa che:

  1. Nel periodo di durata della procedura fallimentare l’IMU sugli immobili contenuti nel patrimonio del soggetto fallito, è sospesa;
  2. Il nuovo termine di versamento è quello di tre mesi dalla data della vendita; quindi, fino a quando la vendita non avviene, non matura il termine entro cui adempiere alla dichiarazione ed al versamento;
  3. L’onere del versamento ricade sul curatore, il quale autonomamente, entro il termine di legge, deve versare l’imposta per tutta la durata della procedura fallimentare;
  4. In altri termini, finché non si verifica la vendita dell’immobile con il decreto di trasferimento e il conseguimento della liquidità, non può parlarsi di un omesso versamento del tributo (venendo a configurarsi un’ipotesi di sospensione espressamente prevista dal legislatore).

Tutto ciò premesso, qualora il curatore non provveda ad effettuare il versamento dell’imposta nonostante la vendita e il pagamento del prezzo, si configurerà una violazione delle citate disposizioni da parte del curatore che l'Ente potrebbe accertare con l'emissione e la notifica dell'avviso di accertamento nei suoi confronti. Spetterebbe poi al curatore dimostrare le ragioni a fondamento del mancato adempimento (quale ad esempio l’insufficienza dell’attivo).

16 ottobre 2023             Luigi D’Aprano

 

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